Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 2 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «delle attivita' produttive 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico, adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2 (Deposito telematico e modalita' di trasmissione). - 1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-bis. Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.».