Art. 2 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 2 del regolamento di attuazione  del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «delle attivita'  produttive  10  aprile
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006,  n.  98,  e
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico  24  ottobre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati
nel rispetto del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  «Codice
della   digitalizzazione   della   pubblica   amministrazione»   sono
sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo  economico,  adottato  nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Al deposito telematico si applica  la  disposizione  di
cui all'articolo 1, comma 2-bis.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il  testo  dell'articolo  2  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art.  2  (Deposito   telematico   e   modalita'   di
          trasmissione). - 1. Il  deposito  delle  domande,  istanze,
          atti e documenti di  cui  all'articolo  147,  comma  1  del
          Codice puo' essere  effettuato  anche  per  via  telematica
          secondo le modalita'  previste  dal  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico adottato nel rispetto del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                1-bis.  Al  deposito   telematico   si   applica   la
          disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.».