Art. 20 Modifiche all'articolo 27 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 27 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, la parola «art.» e' sostituita dalla seguente: «articolo».
Note all'art. 20: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 27 (Identificazione della topografia). - 1. Ai fini dell'identificazione della topografia, in conformita' all'articolo 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purche' ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi: a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori; b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori; c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori. 2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinche' la topografia risulti identificabile all'esame. 3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie puo' essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti piu' caratteristiche di essa. 4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall'amministrazione, sui quali la topografia e' registrata sotto forma codificata e uno o piu' esemplari del prodotto a semiconduttori. 5. Ove una topografia non rappresenti l'intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza. 6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonche' l'eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.».