Art. 20 
 
                      Modifiche all'articolo 27 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 27 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale, al comma 1, la parola  «art.»  e'  sostituita
dalla seguente: «articolo». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo  dell'articolo  27  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 27 (Identificazione della topografia). - 1.  Ai
          fini dell'identificazione della topografia, in  conformita'
          all'articolo 168 comma 2 lett. a) del Codice,  deve  essere
          allegato in formato A4  (210  x  297),  oppure  in  formato
          diverso purche' ripiegato in formato  A4,  almeno  uno  dei
          seguenti elementi: 
                  a) un disegno o una fotografia  rappresentante  una
          configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori; 
                  b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti
          di  maschere  per   la   fabbricazione   dei   prodotti   a
          semiconduttori; 
                  c) i  disegni  o  le  fotografie  dei  disegni  dei
          singoli strati dei prodotti a semiconduttori. 
                2.  I  disegni  o   le   fotografie   devono   essere
          sufficientemente chiari  affinche'  la  topografia  risulti
          identificabile all'esame. 
                3. Oltre ai  suddetti  disegni  e/o  fotografie  puo'
          essere depositata una descrizione che consenta una migliore
          identificazione  della  topografia  o  delle   parti   piu'
          caratteristiche di essa. 
                4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una
          migliore   identificazione   della    topografia,    nastri
          magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti  di  dati,
          secondo standard definiti dall'amministrazione,  sui  quali
          la topografia e' registrata sotto forma codificata e uno  o
          piu' esemplari del prodotto a semiconduttori. 
                5.  Ove  una  topografia  non  rappresenti   l'intera
          superficie   del   prodotto,   occorre   evidenziare   tale
          circostanza. 
                6. I disegni o fotografie,  la  relativa  descrizione
          nonche' l'eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati
          dal richiedente o dal suo mandatario.».