Art. 21 Modifiche all'articolo 29 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 29 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «La richiesta indica analiticamente gli errori da correggere.».
Note all'art. 21: - Il testo dell'articolo 29 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 29 (Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda). - 1. Il ritiro di cui all'articolo 172, comma 1 del Codice, deve essere fatto con apposita istanza e puo' riguardare piu' domande dello stesso titolare. Con la stessa istanza deve essere chiesto il rimborso delle tasse di cui all'articolo 229 del Codice. 2. La facolta' di correzione, di cui all'articolo 172, comma 2 del Codice, puo' essere esercitata con una sola richiesta anche quando la correzione concerne piu' domande di registrazione ovvero di brevetto aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna domanda e che i numeri di deposito siano contenuti nella richiesta. 3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto puo' richiedere la correzione di un errore, imputabile all'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativo alla registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa pubblicazione. La richiesta indica analiticamente gli errori da correggere. Una sola richiesta e' sufficiente quando la correzione concerne piu' registrazioni ovvero piu' brevetti aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i brevetti siano indicati nella richiesta. 4. Il provvedimento di rifiuto dell'istanza di ritiro, di rettifica o di integrazione della domanda di deposito deve contenere il termine per ricorrere davanti alla Commissione dei ricorsi.».