Art. 21 
 
                      Modifiche all'articolo 29 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 29 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale,  al  comma  3,  dopo  il  primo  periodo,  e'
inserito il seguente: «La richiesta indica analiticamente gli  errori
da correggere.». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo  dell'articolo  29  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art.  29  (Ritiro,  rettifiche,  integrazioni  della
          domanda). - 1. Il ritiro di cui all'articolo 172,  comma  1
          del Codice, deve essere fatto con apposita istanza  e  puo'
          riguardare piu'  domande  dello  stesso  titolare.  Con  la
          stessa istanza deve essere chiesto il rimborso delle  tasse
          di cui all'articolo 229 del Codice. 
                2. La facolta' di  correzione,  di  cui  all'articolo
          172, comma 2 del Codice, puo'  essere  esercitata  con  una
          sola richiesta anche quando  la  correzione  concerne  piu'
          domande di  registrazione  ovvero  di  brevetto  aventi  lo
          stesso titolare, a condizione  che  la  correzione  sia  la
          stessa per ciascuna domanda e  che  i  numeri  di  deposito
          siano contenuti nella richiesta. 
                3. Il titolare di una registrazione o di un  brevetto
          puo' richiedere la  correzione  di  un  errore,  imputabile
          all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  relativo  alla
          registrazione o al brevetto  stesso  ovvero  alla  relativa
          pubblicazione.  La  richiesta  indica  analiticamente   gli
          errori da correggere. Una  sola  richiesta  e'  sufficiente
          quando la correzione  concerne  piu'  registrazioni  ovvero
          piu' brevetti aventi lo stesso titolare, a  condizione  che
          la correzione sia la stessa per  ciascuna  registrazione  e
          che i numeri  di  tutte  le  registrazioni  o  di  tutti  i
          brevetti siano indicati nella richiesta. 
                4.  Il  provvedimento  di  rifiuto  dell'istanza   di
          ritiro, di rettifica o di  integrazione  della  domanda  di
          deposito deve contenere il termine  per  ricorrere  davanti
          alla Commissione dei ricorsi.».