Art. 22 Modifiche all'articolo 30 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 All'articolo 30 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dallo stesso Codice oppure, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo.».
Note all'art. 22: - Il testo dell'articolo 30 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 30 (Istanze di continuazione della procedura). - 1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dal Codice ovvero, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo. 2. All'istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l'attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l'atto omesso entro il termine di cui al comma 1.».