Art. 22 
 
                      Modifiche all'articolo 30 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  All'articolo 30 del regolamento  di  attuazione  del  Codice  della
proprieta' industriale, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1.  L'istanza  per  la  continuazione  della  procedura  di  cui
all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i  due  mesi
successivi alla scadenza stabilita dallo stesso  Codice  oppure,  nei
previsti casi di proroga, entro i due mesi successivi  alla  scadenza
del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo.». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il testo  dell'articolo  30  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 30 (Istanze di continuazione della  procedura).
          - 1. L'istanza per la continuazione della procedura di  cui
          all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro  i
          due mesi successivi  alla  scadenza  stabilita  dal  Codice
          ovvero, nei previsti casi di  proroga,  entro  i  due  mesi
          successi dalla scadenza del  termine  di  cui  all'articolo
          191, comma 2, del Codice medesimo. 
                2. All'istanza di continuazione di  cui  al  comma  1
          devono  essere  unite  l'attestazione  del  pagamento   del
          diritto previsto e la prova di aver compiuto l'atto  omesso
          entro il termine di cui al comma 1.».