Art. 23 
 
                      Modifiche all'articolo 32 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  All'articolo 32 del regolamento  di  attuazione  del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Registro  delle
domande, dei titoli di proprieta' industriale e delle trascrizioni»; 
    b) al comma 1, lettera  f),  dopo  la  parola  «collettivo»  sono
inserite  le  seguenti:   «o   di   certificazione»   e   la   parola
«preesistenza» e' sostituita dalla seguente: «priorita'»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. I verbali delle trascrizioni sono  riuniti  in  un'apposita
raccolta, che costituisce il registro informatizzato delle stesse.»; 
    d) al comma 5, dopo la parola «registro» e' inserita la seguente:
«informatizzato»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. La raccolta  dei  brevetti,  delle  registrazioni  e  delle
privative per novita' vegetali in formato elettronico costituisce  il
registro informatizzato dei titoli di proprieta' industriale.». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo  dell'articolo  32  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 32  (Registro  delle  domande,  dei  titoli  di
          proprieta' industriale e delle trascrizioni). - 1. I titoli
          di proprieta' industriale, oltre alle  indicazioni  di  cui
          agli articoli 185 e 197, commi 2 e  6  del  Codice,  devono
          contenere: 
                  a) l'Ufficio ricevente in cui e'  stata  depositata
          la domanda; 
                  b) la data e il numero di concessione; 
                  c) per le invenzioni,  i  modelli  di  utilita',  i
          disegni e modelli, il relativo titolo; 
                  d) il nome dell'inventore; 
                  e) per le topografie dei prodotti a  semiconduttori
          il titolo e la decorrenza della protezione; 
                  f)  per  i  marchi  d'impresa   l'indicazione   dei
          prodotti  o  servizi  che  il  marchio   e'   destinato   a
          contraddistinguere   con   annesso   un   esemplare   della
          riproduzione  del  marchio;  se  si   tratti   di   marchio
          collettivo o di certificazione ; l'indicazione  dei  colori
          se rivendicati; della data da  cui  decorrono  gli  effetti
          della domanda in seguito ad accoglimento di conversione  di
          precedente  domanda   comunitaria,   tenuto   conto   anche
          dell'eventuale  rivendicazione  della   priorita',   o   di
          registrazione internazionale ai  sensi  del  protocollo  di
          Madrid; 
                  g) per le  rinnovazioni  dei  marchi  d'impresa  il
          numero e  la  data  di  deposito  della  prima  domanda  di
          registrazione  e  il   numero   e   la   data   dell'ultima
          registrazione da rinnovare. 
                2. Il titolo di proprieta' industriale deve riportare
          l'indicazione delle sentenze pervenute che  pronunciano  la
          nullita' o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono  il
          diritto  di  essere  riconosciuto  inventore  o  autore   o
          titolare dei diritto di proprieta' industriale. 
                3. I titoli di proprieta' industriale sono redatti in
          un originale e sono contrassegnati, a seconda del  tipo  di
          diritto di proprieta' industriale, dal  numero  progressivo
          di concessione del brevetto o di registrazione.  Una  copia
          conforme    all'originale    del    titolo    e'    rimessa
          all'interessato; una  copia  e'  conservata  nel  fascicolo
          corrispondente, se l'originale e' in formato cartaceo. 
                4. I  verbali  delle  trascrizioni  sono  riuniti  in
          un'apposita   raccolta,   che   costituisce   il   registro
          informatizzato delle stesse. 
                5. La raccolta delle domande di deposito  in  formato
          elettronico costituisce il  registro  informatizzato  delle
          domande dei titoli di proprieta' industriale. 
                6. La raccolta dei brevetti,  delle  registrazioni  e
          delle privative per novita' vegetali in formato elettronico
          costituisce  il  registro  informatizzato  dei  titoli   di
          proprieta' industriale.».