Art. 24 
 
                      Modifiche all'articolo 33 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 33 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
    «1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque
puo' prendere visione ed estrarre copia di  tutta  la  documentazione
presente nel  fascicolo  dell'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,
inerente ad una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza,
purche' non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso
secondo la vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto  di
accesso le domande di brevetto e di modello di utilita'  per  cui  e'
stata dichiarata l'irricevibilita' o per cui e' stata depositata  una
istanza di ritiro  prima  della  data  in  cui  la  domanda  e'  resa
accessibile al pubblico ai  sensi  dell'articolo  53,  comma  3,  del
Codice.». 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo  dell'articolo  33  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 33 (Visioni e  riproduzioni).  -  1.  Ai  sensi
          dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice,  chiunque  puo'
          prendere  visione   ed   estrarre   copia   di   tutta   la
          documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano
          brevetti e marchi, inerente ad una  domanda,  un  brevetto,
          una registrazione o un'istanza, purche'  non  ricorrano  le
          ipotesi di esclusione dal diritto  di  accesso  secondo  la
          vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal  diritto  di
          accesso le domande di brevetto e di modello di utilita' per
          cui e' stata dichiarata  l'irricevibilita'  o  per  cui  e'
          stata depositata una istanza di ritiro prima della data  in
          cui la domanda e' resa accessibile  al  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo 53, comma 3, del Codice. 
                2.  Sono  esclusi   dall'accesso,   in   materia   di
          certificati  complementari  di  protezione,  i  decreti  di
          autorizzazione di immissione al commercio con gli  allegati
          riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto.  Dei
          decreti e' consentita la visione e  l'estrazione  di  copia
          solo degli estratti, se presenti. 
                3. L'esaminatore appone l'indicazione "riservato" sui
          documenti per i quali e' stata invocata la riservatezza. 
                4. Dopo l'accessibilita' al pubblico del brevetto, la
          descrizione e i disegni possono essere riprodotti anche  su
          supporto  informatico,  e   posti   in   vendita   a   cura
          dell'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi.  Il  prezzo  di
          vendita viene stabilito  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze.  Tali  riproduzioni  sono
          inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonche' agli
          enti indicati in apposito elenco da compilarsi a  cura  del
          Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche,  in
          scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati.».