Art. 26 
 
               Modifiche alla rubrica dell'articolo 37 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 37 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento
dell'esenzione dal pagamento dei diritti». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il testo  dell'articolo  37  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 37 (Obbligo dell'indicazione del codice fiscale
          ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal  pagamento  dei
          diritti). - 1. Le universita', le amministrazioni pubbliche
          aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di  ricerca
          e  le  amministrazioni  della  difesa  e  delle   politiche
          agricole,  alimentari  e  forestali  hanno   l'obbligo   di
          indicare  nella  domanda   di   deposito   per   invenzione
          industriale e per il modello di utilita' il codice fiscale,
          come condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento
          dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 2 aprile  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81. 
                2. I soggetti indicati al comma  1,  di  nazionalita'
          straniera, devono specificare sulla domanda di deposito  la
          condizione per la quale deve  essere  concessa  l'esenzione
          dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  2  aprile  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.».