Art. 29 
 
                      Modifiche all'articolo 40 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 40 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis. La  dichiarazione  di  avvenuta  concessione  di  licenza
indica se si tratta  di  licenza  esclusiva  o  non  esclusiva  e  se
riguarda l'intero diritto o  solo  parte  dei  diritti  tutelati  dal
titolo concesso in licenza.». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Il testo  dell'articolo  40  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 40 (Trascrizione). - 1. Devono  essere  redatte
          in duplice  esemplare,  di  cui  uno  viene  restituito  al
          richiedente    con    la    dichiarazione     dell'avvenuta
          trascrizione: 
                  a) la domanda di  trascrizione  di  cambiamento  di
          titolarita', conseguente ad atti  di  cessione  o  ad  atti
          societari di fusione, scissione, divisione o successione  o
          a sentenze che dichiarano l'esistenza  degli  atti  di  cui
          alle lettere a), b)  e  c)  dell'articolo  138  del  Codice
          ovvero   la   domanda   di   trascrizione   di   atti   che
          costituiscono, modificano o estinguono diritti personali  o
          reali di godimento o diritti di garanzia; 
                  b)  la  domanda  di  trascrizione  degli  atti   di
          pignoramento, aggiudicazione in seguito a vendita  forzata,
          sospensione  della  vendita  di  parte   dei   diritti   di
          proprieta' industriale pignorati per essere  restituiti  al
          debitore, espropriazione per causa  di  pubblica  utilita',
          nonche' delle sentenze  di  rivendicazione  di  diritti  di
          proprieta' industriale e  relative  domande  giudiziali,  e
          delle sentenze che dispongono la conversione di  titoli  di
          proprieta' industriale nulli e relative domande giudiziali. 
                2. Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti: 
                  a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di
          titolarita'  o  dell'atto  che  costituisce  o  modifica  o
          estingue i diritti personali o  reali  di  godimento  o  di
          garanzia di cui al comma 1, lettera a),  ovvero  copia  dei
          verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b), osservate
          le norme della legge sul registro ove  occorra,  oppure  un
          estratto dell'atto stesso oppure nel caso  di  fusione  una
          certificazione rilasciata dal Registro delle imprese  o  da
          altra autorita' competente, oppure, nel caso  di  cessione,
          una dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal  cedente
          e dal cessionario con  l'elencazione  dei  diritti  oggetto
          della cessione. L'Ufficio italiano brevetti e  marchi  puo'
          richiedere che  la  copia  dell'atto  o  dell'estratto  sia
          certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale
          o da ogni altra autorita' pubblica competente; 
                  b)  il  documento  comprovante  il  pagamento   dei
          diritti prescritti. 
                3. Nel caso in cui la  domanda  di  trascrizione  sia
          accompagnata da copia autentica dell'atto pubblico estero o
          dall'originale o copia autentica  della  scrittura  privata
          autenticata all'estero,  vanno  anche  osservate  le  norme
          della legge notarile sul deposito presso  un  notaio  o  un
          archivio notarile italiano. 
                4. Ove la domanda di trascrizione sia accompagnata da
          un estratto dell'atto di cui al comma 2, lettera  a)  o  da
          una certificazione del Registro delle Imprese  o  di  altra
          autorita'  competente,   questi   atti   non   soggiacciono
          all'obbligo fiscale della registrazione. 
                5. Per gli atti provenienti dall'estero la traduzione
          e' sempre dovuta e si applica l'articolo 6. 
                6.  Alla  domanda  di  trascrizione  si  applica   la
          procedura di cui all'articolo 173 del  Codice,  per  quanto
          compatibile. 
                7. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4,  5
          e 6 si applicano  anche  alle  domande  di  iscrizione  nel
          registro  internazionale  di  cambiamenti  di   titolarita'
          ovvero di restrizioni del diritto del titolare di  disporre
          della registrazione internazionale, in  quanto  compatibili
          con le norme internazionali.  In  questo  caso  le  domande
          devono essere redatte in unico esemplare.  Ad  esse  devono
          essere uniti il documento comprovante  il  pagamento  della
          tassa prescritta e l'eventuale modulo di richiesta  fornito
          dall'Ufficio   internazionale,   compilato    in    duplice
          esemplare. 
                7-bis. La dichiarazione di  avvenuta  concessione  di
          licenza indica se si tratta  di  licenza  esclusiva  o  non
          esclusiva e se riguarda l'intero diritto o solo  parte  dei
          diritti tutelati dal titolo concesso in licenza.».