Art. 3 
 
                      Modifiche all'articolo 3 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  All'articolo 3 del  regolamento  di  attuazione  del  Codice  della
proprieta'  industriale,  al  comma  1,  dopo  le  parole  «in  forma
modificata» sono inserite le seguenti: «o limitati», e dopo le parole
«ricevere il deposito» sono inserite le  seguenti:  «o  il  pagamento
delle tasse». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il  testo  dell'articolo  3  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 3 (Termini per il deposito). - 1. Se i  termini
          prescritti per il deposito  di  domande,  atti,  documenti,
          ricorsi notificati di cui all'articolo  147,  comma  1  del
          Codice  e  delle  traduzioni  in  lingua   italiana   delle
          rivendicazioni delle domande  di  brevetto  europeo  e  dei
          testi pubblicati dei brevetti europei concessi o  mantenuti
          in forma modificata o limitati, di cui agli articoli  54  e
          56 del Codice, e per il  versamento  di  tasse  scadono  di
          sabato, di domenica  o  in  un  giorno  festivo  nazionale,
          ovvero in un giorno  nel  quale  gli  uffici  competenti  a
          ricevere il deposito o il pagamento delle tasse  sono,  per
          qualsiasi causa, chiusi, la scadenza e' prorogata al  primo
          giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono  aperti.
          Uguale proroga e' concessa quando  si  tratti  di  chiusura
          determinata da festivita' locali o di  eventi  interruttivi
          del servizio, incluso  quello  telematico,  che  riguardino
          singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia: 
                  a) per il deposito di domanda con rivendicazione di
          priorita',  quello  della  residenza  o  della   sede   del
          richiedente o del suo mandatario; 
                  b) per gli adempimenti successivi  al  deposito  di
          una domanda, per gli atti o per i ricorsi,  quello  in  cui
          era  stata  depositata  la  domanda.  Nel  caso   in   cui,
          precedentemente all'adempimento successivo, la domanda  sia
          stata  trasferita  ad  altro  richiedente   o   sia   stato
          modificato il mandatario, si applica la disposizione di cui
          alla precedente lettera a). 
                2. I termini richiamati al  comma  1  si  considerano
          inoltre rispettati quando la loro  mancata  osservanza  sia
          stata determinata da interruzione,  anche  all'estero,  del
          servizio  postale  utilizzato,  salvo  che  norme  speciali
          contenute in convenzioni internazionali, cui la  Repubblica
          Italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a
          condizione che il plico sia stato spedito, con un  servizio
          di posta che attesti  la  ricezione  della  documentazione,
          almeno cinque giorni  prima  della  scadenza  del  termine,
          sempre che non fosse gia' in atto l'interruzione. 
              3. L'interessato deve precisare e provare la causa  che
          gli ha impedito di osservare i termini prescritti.».