Art. 30 
 
                      Modifiche all'articolo 41 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 41 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale, al comma 1,  lettera  b),  le  parole  «nello
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi  dell'articolo  147,
comma 3-bis, del Codice,». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Il testo  dell'articolo  41  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art.  41  (Annotazione).  -   1.   La   domanda   di
          annotazione, di cui all'articolo 197, comma 3  del  Codice,
          deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere: 
                  a) le indicazioni per individuare il  titolare  del
          brevetto o del marchio; 
                  b) l'elezione del domicilio ai sensi  dell'articolo
          147, comma 3-bis, del Codice, da parte  del  richiedente  o
          del  suo  mandatario   per   tutte   le   comunicazioni   e
          notificazioni da farsi a norma del codice della  proprieta'
          industriale; 
                  c) gli estremi di brevettazione o di  registrazione
          dei titoli di proprieta' industriale oggetto della domanda; 
                  d)  le  variazioni,  tassativamente  previste   dal
          codice della proprieta' industriale, suscettibili di essere
          annotate. 
                2. La domanda di annotazione  di  rinuncia  totale  o
          parziale ad  un  diritto  di  proprieta'  industriale  deve
          essere accompagnata  da  una  dichiarazione  in  bollo  del
          titolare dello stesso avente natura  di  scrittura  privata
          non  autenticata  soggetta  alle  norme  della  legge   sul
          Registro ove occorra.».