Art. 32 
 
                      Modifiche all'articolo 45 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 45 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'autorizzazione di cui  all'articolo  198,  comma  1,  del
Codice, e' dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al
brevetto  per  invenzione  o  per  modello   di   utilita'   o   alla
registrazione della topografia nel territorio dello Stato.»; 
    b) al comma 2, dopo la  parola  «invenzioni»,  sono  inserite  le
seguenti: «, modelli di utilita' e topografie»; 
    c) al comma 5, le parole «di sufficiente documentazione in lingua
italiana che illustri la domanda,» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«del riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le
caratteristiche dell'invenzione,»; 
    d) al comma 7, dopo le parole «L'avente diritto al brevetto» sono
inserite le seguenti: «o alla registrazione ai sensi del comma 1». 
 
          Note all'art. 32: 
              - Il testo  dell'articolo  45  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 45 (Procedure di segretazione militare).  -  1.
          L'autorizzazione di cui  all'articolo  198,  comma  1,  del
          Codice e' dovuta se i residenti in Italia sono  gli  aventi
          diritto  al  brevetto  per  invenzione  o  per  modello  di
          utilita'  o  alla  registrazione   della   topografia   nel
          territorio dello Stato. 
                2. Le domande di cui all'art. 198 comma 1 del  Codice
          concernenti invenzioni, modelli di utilita' e topografie di
          interesse  per   la   difesa   realizzate   interamente   o
          principalmente nel territorio di  uno  Stato  estero  parte
          dell'Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000
          e ratificato con legge 26  giugno  2003,  n.  146,  possono
          essere  depositate,  previa  notifica  al  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  prioritariamente  nel  territorio  di
          quello   Stato,   in    conformita'    alle    disposizioni
          internazionali vigenti. 
                3. Le disposizioni di cui all'articolo 198 del Codice
          non  si  applicano  alle  domande   di   brevetto   europeo
          divisionali, di cui all'articolo 76 della  Convenzione  sul
          brevetto europeo e all'articolo 161  del  Codice,  se  sono
          passati  novanta  giorni   dal   deposito   della   domanda
          principale. 
                4. L'accertamento per stabilire se l'oggetto  di  una
          domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto  di
          cui agli articoli 150 e 154 del  Codice,  deve  concludersi
          entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di
          deposito e, qualora una priorita'  sia  stata  rivendicata,
          entro il termine perentorio di tredici mesi dalla  data  di
          priorita'. 
                5. Qualora  la  domanda  depositata  ai  sensi  degli
          articoli 149 e 152 del Codice non sia in  lingua  italiana,
          il termine di novanta giorni di  cui  al  comma  4  decorre
          dalla data di ricevimento  del  testo  in  lingua  italiana
          dichiarato conforme  dal  titolare  o  dal  suo  mandatario
          ovvero dal ricevimento del riassunto in lingua italiana che
          definisca   in   modo   esauriente    le    caratteristiche
          dell'invenzione, fatta salva la possibilita'  del  Servizio
          militare brevetti  di  richiedere  il  deposito  del  testo
          integrale. 
                6. Entro i termini di cui al  comma  4  il  Ministero
          della Difesa puo' imporre il vincolo del segreto e chiedere
          all'Ufficio italiano brevetti e  marchi  di  non  procedere
          alla trasmissione della domanda agli uffici  internazionali
          competenti; l'Ufficio  da'  comunicazione  della  richiesta
          all'interessato, diffidandolo ad  osservare  l'obbligo  del
          segreto. Decorsi i termini, senza ulteriori  comunicazioni,
          l'Ufficio trasmette la domanda agli  uffici  internazionali
          competenti. 
                7. L'avente diritto al brevetto o alla  registrazione
          ai sensi del comma 1 puo'  depositare  presso  il  Servizio
          militare brevetti,  domanda  di  brevetto  proponendone  la
          classifica  di  segretezza  in   conformita'   alle   leggi
          nazionali e  agli  accordi  internazionali  vigenti  e,  in
          seguito all'apposizione della classifica di  segretezza  da
          parte del Ministero della Difesa, puo'  procedere,  per  il
          tramite del Servizio militare brevetti, al  deposito  della
          medesima domanda classificata  nei  Paesi  con  cui  esista
          trattamento di reciprocita'. 
                8. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  198,
          commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Codice.».