Art. 32 Modifiche all'articolo 45 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 45 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1, del Codice, e' dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto per invenzione o per modello di utilita' o alla registrazione della topografia nel territorio dello Stato.»; b) al comma 2, dopo la parola «invenzioni», sono inserite le seguenti: «, modelli di utilita' e topografie»; c) al comma 5, le parole «di sufficiente documentazione in lingua italiana che illustri la domanda,» sono sostituite dalle seguenti: «del riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione,»; d) al comma 7, dopo le parole «L'avente diritto al brevetto» sono inserite le seguenti: «o alla registrazione ai sensi del comma 1».
Note all'art. 32: - Il testo dell'articolo 45 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 45 (Procedure di segretazione militare). - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1, del Codice e' dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto per invenzione o per modello di utilita' o alla registrazione della topografia nel territorio dello Stato. 2. Le domande di cui all'art. 198 comma 1 del Codice concernenti invenzioni, modelli di utilita' e topografie di interesse per la difesa realizzate interamente o principalmente nel territorio di uno Stato estero parte dell'Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 26 giugno 2003, n. 146, possono essere depositate, previa notifica al Ministero dello sviluppo economico, prioritariamente nel territorio di quello Stato, in conformita' alle disposizioni internazionali vigenti. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 198 del Codice non si applicano alle domande di brevetto europeo divisionali, di cui all'articolo 76 della Convenzione sul brevetto europeo e all'articolo 161 del Codice, se sono passati novanta giorni dal deposito della domanda principale. 4. L'accertamento per stabilire se l'oggetto di una domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto di cui agli articoli 150 e 154 del Codice, deve concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di deposito e, qualora una priorita' sia stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi dalla data di priorita'. 5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli articoli 149 e 152 del Codice non sia in lingua italiana, il termine di novanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento del testo in lingua italiana dichiarato conforme dal titolare o dal suo mandatario ovvero dal ricevimento del riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, fatta salva la possibilita' del Servizio militare brevetti di richiedere il deposito del testo integrale. 6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministero della Difesa puo' imporre il vincolo del segreto e chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi di non procedere alla trasmissione della domanda agli uffici internazionali competenti; l'Ufficio da' comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. Decorsi i termini, senza ulteriori comunicazioni, l'Ufficio trasmette la domanda agli uffici internazionali competenti. 7. L'avente diritto al brevetto o alla registrazione ai sensi del comma 1 puo' depositare presso il Servizio militare brevetti, domanda di brevetto proponendone la classifica di segretezza in conformita' alle leggi nazionali e agli accordi internazionali vigenti e, in seguito all'apposizione della classifica di segretezza da parte del Ministero della Difesa, puo' procedere, per il tramite del Servizio militare brevetti, al deposito della medesima domanda classificata nei Paesi con cui esista trattamento di reciprocita'. 8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Codice.».