Art. 33 Modifiche all'articolo 46 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 46 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include:»; b) al comma 2, lettera a), numero 2), la parola «marchio» e' sostituita dalla seguente: «segno»; c) al comma 2, lettera b), alinea, le parole «al marchio o ai diritti anteriori» sono sostituite dalle seguenti: «al diritto anteriore»; d) al comma 2, lettera b), numero 1), la parola «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea», e dopo le parole «, e, se il marchio e' stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione» sono aggiunte le seguenti: «; il numero e data di presentazione della domanda o della registrazione anteriore della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o, se tale data non e' disponibile, la data a decorrere dalla quale e' concessa la protezione;»; e) al comma 2, lettera b), numero 3) le parole «, del marchio o dei marchi» sono sostituite dalle seguenti: «dei diritti»; f) al comma 2, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) riguardo al diritto di cui all'articolo 8 del Codice, su cui si fonda l'opposizione: 1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione;»; g) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole «marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale» sono sostituite dalle parole: «diritto anteriore»; h) al comma 2, lettera c), il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47, comma 1.».
Note all'art. 33: - Il testo dell'articolo 46 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 46 (Atto di opposizione). - 1. Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, puo' essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 del Codice. 2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include: a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione: 1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorita', oppure di registrazione e di pubblicazione; 2) una riproduzione del segno, come pubblicato; 3) l'indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali e' proposta l'opposizione; 4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l'opposizione; b) riguardo al diritto anteriore su cui si fonda l'opposizione, salvo il caso di cui all'articolo 8 del Codice: 1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il marchio anteriore e' un marchio nazionale, dell'Unione europea, oppure oggetto di registrazione internazionale estesa all'Italia, e, se il marchio e' stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione; il numero e data di presentazione della domanda o della registrazione anteriore della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o, se tale data non e' disponibile, la data a decorrere dalla quale e' concessa la protezione; 2) la data di deposito o di registrazione nonche', le eventuali date di priorita' o di preesistenza italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorita', del Paese di origine; 3) una riproduzione, del marchio o dei marchi dei diritti anteriori; 4) l'elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore e' stato depositato o registrato e su cui si fonda l'opposizione; b-bis) riguardo al diritto di cui all'articolo 8 del Codice, su cui si fonda l'opposizione: 1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione; c) riguardo all'opponente e all'opposizione: 1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l'indicazione di agire in qualita' di avente causa del titolare del diritto anteriore; 2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47, comma 1. d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione: 1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.».