Art. 33 
 
                      Modifiche all'articolo 46 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 46 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. L'atto di opposizione, recante i dati di  cui  all'articolo
176,  comma  2,  del  Codice,  firmato  dall'opponente  o   dal   suo
mandatario, include:»; 
    b) al comma 2, lettera a), numero  2),  la  parola  «marchio»  e'
sostituita dalla seguente: «segno»; 
    c) al comma 2, lettera b), alinea, le parole  «al  marchio  o  ai
diritti  anteriori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  diritto
anteriore»; 
    d) al comma 2, lettera b), numero 1), la parola «comunitario»  e'
sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea», e dopo le parole «,
e, se il marchio e' stato oggetto di cessione parziale,  limitazione,
divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione»  sono
aggiunte le seguenti: «; il numero  e  data  di  presentazione  della
domanda  o  della  registrazione  anteriore  della  denominazione  di
origine  o  dell'indicazione  geografica  o,  se  tale  data  non  e'
disponibile,  la  data  a  decorrere  dalla  quale  e'  concessa   la
protezione;»; 
    e) al comma 2, lettera b), numero 3) le parole «, del  marchio  o
dei marchi» sono sostituite dalle seguenti: «dei diritti»; 
    f) al comma 2, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
      «b-bis) riguardo al diritto di cui all'articolo 8  del  Codice,
su cui si fonda l'opposizione: 
        1) l'indicazione del diritto e  della  mancanza  del  proprio
consenso alla registrazione;»; 
    g) al  comma  2,  lettera  c),  numero  1),  le  parole  «marchio
anteriore risultante nel Registro ufficiale»  sono  sostituite  dalle
parole: «diritto anteriore»; 
    h) al comma 2,  lettera  c),  il  numero  2)  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «2) i motivi su cui si basa l'opposizione,  che  devono  essere
esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli  del
Codice  posti  a  fondamento  dell'opposizione,  nel  modulo  di  cui
all'articolo 47, comma 1.». 
 
          Note all'art. 33: 
              - Il testo  dell'articolo  46  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 46 (Atto di opposizione). - 1. Ai sensi  e  nei
          termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice,  puo'
          essere depositata opposizione alle domande o  registrazioni
          di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate  ai  sensi
          dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente
          decreto,  da  parte  dei  soggetti  legittimati  ai   sensi
          dell'articolo 177 del Codice. 
                2. L'atto di  opposizione,  recante  i  dati  di  cui
          all'articolo   176,   comma   2,   del   Codice,    firmato
          dall'opponente o dal suo mandatario, include: 
                  a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui
          viene proposta opposizione: 
                    1) il numero, la data di deposito e di  eventuale
          priorita', oppure di registrazione e di pubblicazione; 
                    2) una riproduzione del segno, come pubblicato; 
                    3)  l'indicazione  dei  prodotti  e   servizi   e
          relative  classi,  elencati  nella   medesima   domanda   o
          registrazione,  nei  confronti  dei   quali   e'   proposta
          l'opposizione; 
                    4) il nome del richiedente che ha  presentato  la
          domanda o che ha ottenuto la  registrazione  e  contro  cui
          viene proposta l'opposizione; 
                  b) riguardo al diritto anteriore su  cui  si  fonda
          l'opposizione, salvo il caso  di  cui  all'articolo  8  del
          Codice: 
                    1) il numero di domanda o  di  registrazione  del
          marchio  o  dei  marchi  anteriori;  l'indicazione  che  il
          marchio anteriore  e'  un  marchio  nazionale,  dell'Unione
          europea, oppure  oggetto  di  registrazione  internazionale
          estesa all'Italia, e, se il marchio  e'  stato  oggetto  di
          cessione parziale, limitazione, divisione,  rinnovazione  o
          rinuncia, la relativa specificazione; il numero e  data  di
          presentazione della domanda o della registrazione anteriore
          della   denominazione   di   origine   o   dell'indicazione
          geografica o, se tale data non e' disponibile,  la  data  a
          decorrere dalla quale e' concessa la protezione; 
                    2)  la  data  di  deposito  o  di   registrazione
          nonche', le eventuali date di priorita' o  di  preesistenza
          italiana,  con  l'indicazione  dei  rispettivi  numeri   di
          domanda e registrazione e, nel caso di priorita', del Paese
          di origine; 
                    3) una riproduzione, del marchio o dei marchi dei
          diritti anteriori; 
                    4)  l'elenco,  con  le  rispettive  classi,   dei
          prodotti e servizi per i  quali  il  marchio  anteriore  e'
          stato  depositato  o  registrato  e   su   cui   si   fonda
          l'opposizione; 
                  b-bis) riguardo al diritto di  cui  all'articolo  8
          del Codice, su cui si fonda l'opposizione: 
                    1) l'indicazione del diritto e della mancanza del
          proprio consenso alla registrazione; 
                  c) riguardo all'opponente e all'opposizione: 
                    1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se
          vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo  di
          legittimazione a  proporre  opposizione  e,  se  del  caso,
          l'indicazione di agire in  qualita'  di  avente  causa  del
          titolare del diritto anteriore; 
                    2) i motivi su cui  si  basa  l'opposizione,  che
          devono  essere  esplicitati,  in  maniera  puntuale  e  con
          riferimento agli articoli del  Codice  posti  a  fondamento
          dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47,  comma
          1. 
                  d)   riguardo   al   pagamento   dei   diritti   di
          opposizione: 
                    1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.».