Art. 34 
 
                      Modifiche all'articolo 47 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. L'articolo 47 del regolamento di  attuazione  del  Codice  della
proprieta' industriale e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  47  (Modalita'  di  deposito  dell'opposizione   e   della
documentazione successiva). - 1. L'atto di  opposizione,  indirizzato
direttamente ed esclusivamente alla competente Divisione dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi,  e'  redatto  in  conformita'  al  modulo
predisposto dall'Ufficio ed e' inviato  direttamente  all'Ufficio  in
duplice copia, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai
sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in tre copie se depositato
presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una  copia  a  titolo  di
ricevuta. 
    2. Se l'atto di opposizione  e'  depositato  direttamente  presso
l'Ufficio italiano brevetti e  marchi  o  tramite  altri  servizi  di
spedizione  diversi  da  quello  di  cui  al  comma  3,  la  data  di
ricevimento attestata dall'Ufficio e' considerata  data  di  deposito
dell'opposizione. 
    3. Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite il  servizio
postale alla sede dell'Ufficio italiano brevetti  e  marchi  mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, la data attestata  dall'Ufficio
postale e' considerata data di  deposito  della  raccomandata  o  del
plico. 
    4.  L'atto  di  opposizione  puo'  essere  depositato   per   via
telematica ai sensi dell'articolo 2. 
    5.  Ogni   documentazione   o   comunicazione   successiva   alla
presentazione dell'atto di opposizione e' inviata  con  le  modalita'
sopra indicate direttamente ed  esclusivamente  all'Ufficio  italiano
brevetti e marchi. La traduzione dei documenti, depositati in  lingua
straniera, diversi da quelli  indicati  all'articolo  176,  comma  4,
lettera a), del Codice, deve  essere  inviata  entro  il  termine  di
trenta giorni dalla data di deposito del  documento  originale.  Alla
traduzione si applica l'articolo 6.».