Art. 35 
 
                      Modifiche all'articolo 48 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 48 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Entro due mesi dalla scadenza del» sono
sostituite dalle seguenti: «Scaduto il» e, dopo le  parole  «articoli
176, commi 1» sono inserite le seguenti: «, 2»; 
    b) al  comma  3,  lettera  a),  le  parole  «articoli  175»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 176»; 
    c) al comma 3, lettera c), le parole «d) ed e), del Codice,» sono
sostituite dalle seguenti: «c), d), e)  ed  f)  e  dall'articolo  14,
comma 1, lettera c-bis, del Codice»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Se  l'opposizione
non puo' proseguire per una delle cause indicate  ai  commi  3  e  4,
l'Ufficio  informa  l'opponente  che  puo'  presentare  ricorso  alla
Commissione dei  ricorsi  di  cui  all'articolo  135,  comma  1,  del
Codice.». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Il testo  dell'articolo  48  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 48 (Istruttoria). - 1. Scaduto il  termine  per
          depositare l'atto  di  opposizione  l'Ufficio  verifica  la
          ricevibilita',  l'ammissibilita'  dell'opposizione  ed   il
          regolare pagamento dei diritti  di  opposizione,  ai  sensi
          degli articoli 176, commi 1, 2, e 3, e 178,  comma  1,  del
          Codice. 
                2. L'atto e'  irricevibile,  ai  sensi  dell'articolo
          148,  comma  1  del  Codice,  se  l'opponente  risulta  non
          identificabile o non raggiungibile. 
                3. L'atto e' inammissibile se: 
                  a) e' stato depositato  prima  della  pubblicazione
          del marchio contro il  quale  e'  diretto  ovvero  dopo  il
          decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione
          di cui agli articoli 176, comma 1, del Codice, e 44,  comma
          1, lettere a), b) e c) del presente regolamento; 
                  b) non contiene le indicazioni di cui  all'articolo
          176, comma 2, del Codice; 
                  c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti
          dall'articolo 12, comma 1, lettere  c),  d),  e)  ed  f)  e
          dall'art. 14, comma 1, lettera c-bis del Codice, o relativi
          alla mancanza di consenso di cui all'articolo 8 del Codice; 
                  d) l'opponente  non  e'  legittimato  a  presentare
          l'opposizione; 
                  e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo
          mandatario; 
                  f) e' diretto  contro  due  o  piu'  domande  e,  a
          seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare  l'oggetto
          dell'opposizione ad  una  sola  domanda  entro  il  termine
          perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della
          comunicazione, l'opponente  non  accoglie  l'invito  o  non
          replica alla richiesta. 
                4.  Se  all'atto  di  opposizione  non  e'   allegata
          l'attestazione   dell'avvenuto   pagamento   dei   diritti,
          l'opposizione si considera ritirata ai sensi  dell'articolo
          176, comma 3, del Codice. 
                5. Se l'opposizione non puo' proseguire per una delle
          cause  indicate  ai  commi  3  e   4,   l'Ufficio   informa
          l'opponente che puo' presentare  ricorso  alla  Commissione
          dei Ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1, del Codice.».