Art. 36 
 
                      Modifiche all'articolo 49 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 49 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera b) e' soppressa; 
    b) al comma 1,  lettera  c),  la  parola  «improcedibilita',»  e'
soppressa; 
    c) al comma 1, lettera d),  dopo  le  parole  «dalla  data»  sono
inserite le seguenti: «di ricezione»; 
    d)  al  comma  1,  lettera  e),  le  parole  «la  facolta'»  sono
sostituite dalle seguenti «gli adempimenti»; 
    e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Qualora venga  raggiunto  l'accordo  di  conciliazione,
nell'istanza per ottenere ai sensi dell'articolo 229  del  Codice  il
rimborso  del  diritto  versato  per  il  deposito  dell'opposizione,
l'opponente  deve  dichiarare  il  raggiungimento  dell'accordo   nei
termini di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice.»; 
    f) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  Alla  scadenza   del   termine   per   il   raggiungimento
dell'accordo di conciliazione previsto dall'articolo  176,  comma  4,
del Codice, se lo stesso  non  e'  raggiunto,  l'opposizione  non  e'
ritirata o la domanda di registrazione di marchio non e'  ritirata  o
limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione depositata
dall'opponente ai sensi della medesima disposizione e gli assegna  un
termine di sessanta giorni dalla data di  ricevimento  della  propria
comunicazione per il deposito di deduzioni e per l'eventuale deposito
dell'istanza per  ottenere  la  prova  d'uso  del  marchio  ai  sensi
dell'articolo 178, comma 4, del Codice.»; 
    g) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      2-bis. Nel  caso  previsto  dall'articolo  178,  comma  4,  del
Codice, l'Ufficio invita l'opponente a depositare i documenti  idonei
a provare l'effettivo uso del  marchio  o  l'esistenza  di  legittime
ragioni per la sua mancata utilizzazione, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi, l'opponente
e' tenuto a documentare l'uso effettivo del marchio nel  quinquiennio
che precede la data di deposito della domanda  di  registrazione  nei
cui confronti l'opposizione e' stata proposta.». 
 
          Note all'art. 36: 
              - Il testo  dell'articolo  49  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 49 (Prima comunicazione alle parti). - 1. Entro
          il termine di cui all'articolo 178, comma  1,  del  Codice,
          l'Ufficio,  dopo  aver  effettuato  le  verifiche  di   cui
          all'articolo 48, commi 1 e 2, invia l'atto  di  opposizione
          al richiedente, ed informa le parti circa: 
                  a) le notizie di cui all'articolo 8, comma 1, legge
          n. 241 del 7 agosto 1990; 
                  b) (soppressa); 
                  c) i provvedimenti  di  sospensione  ed  estinzione
          della procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57; 
                  d) la  facolta'  di  procedere  ad  un  accordo  di
          conciliazione, ai sensi dell'articolo  178,  comma  1,  del
          Codice, entro  due  mesi  dalla  data  di  ricezione  della
          comunicazione e la possibilita' di estendere  tale  termine
          con comune  istanza  di  proroga,  presentata  prima  della
          scadenza, ai sensi dell'articolo 60, comma 2; 
                  e)  gli  adempimenti  per   l'opponente,   di   cui
          all'articolo 176, comma 4, del Codice; 
                  f) le facolta', per il  richiedente,  di  ritirare,
          dividere la domanda, limitare  o  precisare  i  prodotti  e
          servizi  rivendicati  nella  domanda  e  oggetto  dell'atto
          oppositivo, e, per l'opponente, di ritirare in tutto  o  in
          parte  l'opposizione,  finche'  l'Ufficio  non  ha  deciso,
          rispettivamente, in merito alla domanda  o  all'opposizione
          ai sensi degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181,  comma  1,
          lettera c), del Codice. 
                1-bis   Qualora   venga   raggiunto   l'accordo    di
          conciliazione,  nell'  istanza  per   ottenere   ai   sensi
          dell'articolo  229  del  Codice  il  rimborso  del  diritto
          versato per il deposito dell'opposizione, l'opponente  deve
          dichiarare il raggiungimento dell'accordo  nei  termini  di
          cui all'articolo 178, comma 1, del Codice. 
                2. Alla scadenza del termine  per  il  raggiungimento
          dell'accordo di conciliazione previsto  dall'articolo  176,
          comma 4,  del  Codice,  se  lo  stesso  non  e'  raggiunto,
          l'opposizione non e' ritirata o la domanda di registrazione
          di marchio non e' ritirata o limitata, l'Ufficio  invia  al
          richiedente la documentazione depositata dall'opponente  ai
          sensi della medesima disposizione e gli assegna un  termine
          di sessanta giorni dalla data di ricevimento della  propria
          comunicazione  per  il  deposito   di   deduzioni   e   per
          l'eventuale deposito dell'istanza  per  ottenere  la  prova
          d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 178, comma 4,  del
          Codice. 
              2-bis. Nel caso previsto dall'articolo  178,  comma  4,
          del Codice, l'Ufficio invita  l'opponente  a  depositare  i
          documenti idonei a provare l'effettivo uso  del  marchio  o
          l'esistenza  di  legittime  ragioni  per  la  sua   mancata
          utilizzazione,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
          ricevimento   della   comunicazione.   In   tale   ipotesi,
          l'opponente e' tenuto a  documentare  l'uso  effettivo  del
          marchio nel quinquennio che precede  la  data  di  deposito
          della  domanda   di   registrazione   nei   cui   confronti
          l'opposizione e' stata proposta.».