Art. 36 Modifiche all'articolo 49 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 49 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera b) e' soppressa; b) al comma 1, lettera c), la parola «improcedibilita',» e' soppressa; c) al comma 1, lettera d), dopo le parole «dalla data» sono inserite le seguenti: «di ricezione»; d) al comma 1, lettera e), le parole «la facolta'» sono sostituite dalle seguenti «gli adempimenti»; e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora venga raggiunto l'accordo di conciliazione, nell'istanza per ottenere ai sensi dell'articolo 229 del Codice il rimborso del diritto versato per il deposito dell'opposizione, l'opponente deve dichiarare il raggiungimento dell'accordo nei termini di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice.»; f) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alla scadenza del termine per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione previsto dall'articolo 176, comma 4, del Codice, se lo stesso non e' raggiunto, l'opposizione non e' ritirata o la domanda di registrazione di marchio non e' ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione depositata dall'opponente ai sensi della medesima disposizione e gli assegna un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per il deposito di deduzioni e per l'eventuale deposito dell'istanza per ottenere la prova d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 178, comma 4, del Codice.»; g) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 2-bis. Nel caso previsto dall'articolo 178, comma 4, del Codice, l'Ufficio invita l'opponente a depositare i documenti idonei a provare l'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la sua mancata utilizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi, l'opponente e' tenuto a documentare l'uso effettivo del marchio nel quinquiennio che precede la data di deposito della domanda di registrazione nei cui confronti l'opposizione e' stata proposta.».
Note all'art. 36: - Il testo dell'articolo 49 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 49 (Prima comunicazione alle parti). - 1. Entro il termine di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, l'Ufficio, dopo aver effettuato le verifiche di cui all'articolo 48, commi 1 e 2, invia l'atto di opposizione al richiedente, ed informa le parti circa: a) le notizie di cui all'articolo 8, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990; b) (soppressa); c) i provvedimenti di sospensione ed estinzione della procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57; d) la facolta' di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del Codice, entro due mesi dalla data di ricezione della comunicazione e la possibilita' di estendere tale termine con comune istanza di proroga, presentata prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 60, comma 2; e) gli adempimenti per l'opponente, di cui all'articolo 176, comma 4, del Codice; f) le facolta', per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e oggetto dell'atto oppositivo, e, per l'opponente, di ritirare in tutto o in parte l'opposizione, finche' l'Ufficio non ha deciso, rispettivamente, in merito alla domanda o all'opposizione ai sensi degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181, comma 1, lettera c), del Codice. 1-bis Qualora venga raggiunto l'accordo di conciliazione, nell' istanza per ottenere ai sensi dell'articolo 229 del Codice il rimborso del diritto versato per il deposito dell'opposizione, l'opponente deve dichiarare il raggiungimento dell'accordo nei termini di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice. 2. Alla scadenza del termine per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione previsto dall'articolo 176, comma 4, del Codice, se lo stesso non e' raggiunto, l'opposizione non e' ritirata o la domanda di registrazione di marchio non e' ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione depositata dall'opponente ai sensi della medesima disposizione e gli assegna un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per il deposito di deduzioni e per l'eventuale deposito dell'istanza per ottenere la prova d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 178, comma 4, del Codice. 2-bis. Nel caso previsto dall'articolo 178, comma 4, del Codice, l'Ufficio invita l'opponente a depositare i documenti idonei a provare l'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la sua mancata utilizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi, l'opponente e' tenuto a documentare l'uso effettivo del marchio nel quinquennio che precede la data di deposito della domanda di registrazione nei cui confronti l'opposizione e' stata proposta.».