Art. 37 
 
                      Modifiche all'articolo 50 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 50 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Se dall'esame effettuato ai  sensi  dell'articolo  171  del
Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex officio,  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per  depositare  l'atto
di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprieta'
Intellettuale, ai sensi  dell'articolo  16,  il  rifiuto  provvisorio
basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La
comunicazione, oltre alle notizie di cui  al  comma  3,  contiene  il
termine   entro   il   quale   il   titolare   della    registrazione
internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo
201  del  Codice,  puo'  presentare  le  proprie   deduzioni   ovvero
richiedere copia dell'atto di opposizione.  Se  la  registrazione  e'
provvisoriamente rifiutata per motivi  di  impedimento  assoluto,  la
procedura di opposizione alla registrazione e' sospesa e si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3. La procedura  di
opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede,  prosegue  nei
seguenti casi: 
        a) quando il rifiuto  provvisorio  e'  ritirato  dall'Ufficio
italiano brevetti e  marchi  e  qualora  lo  stesso  Ufficio  ritenga
sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia; 
        b) quando il  titolare  della  registrazione  internazionale,
tramite mandatario,  richiede  copia  dell'atto  di  opposizione  nel
termine assegnato dall'Ufficio.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene: 
        a) il numero della registrazione internazionale, il nome  del
titolare ed il suo indirizzo; 
        b) l'indicazione che il rifiuto e' basato  su  un'opposizione
ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge; 
        c) il numero, la data  di  deposito  e  l'eventuale  data  di
priorita' della domanda anteriore su cui si fonda  l'opposizione,  il
suo numero  e  data  di  registrazione  se  disponibili,  il  nome  e
l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchio  anteriore,
la lista completa dei prodotti e dei servizi  protetti  o  di  quelli
ritenuti  in  conflitto  contenuti  nella  domanda  o   registrazione
anteriore; 
        d) il termine entro il quale il titolare della  registrazione
internazionale puo' richiedere, tramite  un  mandatario  nominato  ai
sensi dell'articolo 201 del Codice, copia  dell'atto  di  opposizione
sul quale e' stato basato il rifiuto.»; 
    c) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
    d) al  comma  6,  la  parola  «notificato»  e'  sostituita  dalla
seguente: «comunicato»; 
    e) al comma  7,  alinea,  dopo  la  parola  «Intellettuale»  sono
inserite le seguenti: «una comunicazione»; 
    f) al  comma  7,  lettera  a),  le  parole  «una  notifica»  sono
soppresse; 
    g) al comma 7, lettera b), le parole  «una  notifica  di  rifiuto
definitivo se e' emesso il rifiuto di cui al comma 4» sono sostituite
dalle  seguenti:  «di  rifiuto  definitivo  se  il   titolare   della
registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione  ai
sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice,»; 
    h) al comma 7, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
      «b-bis). di accoglimento parziale, se l'opposizione e'  accolta
per una parte dei prodotti e  servizi  indicati  nella  registrazione
internazionale.». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Il testo  dell'articolo  50  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art.     50     (Opposizione     a     registrazione
          internazionale). - 1. Se e' presentata opposizione  ad  una
          registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi
          dell'Accordo di Madrid per la registrazione  internazionale
          dei marchi  o  del  Protocollo  relativo  a  tale  Accordo,
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se  non  vi  ha  gia'
          provveduto, esamina il marchio oggetto della  registrazione
          internazionale ai sensi dell'articolo  171,  comma  1,  del
          Codice. 
                2. Se dall'esame effettuato  ai  sensi  dell'articolo
          171 del Codice, emergono anche i motivi per un  rifiuto  ex
          officio, l'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  scaduti  i
          termini per  depositare  l'atto  di  opposizione,  comunica
          all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale,
          ai sensi dell'articolo 16, il  rifiuto  provvisorio  basato
          sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione.
          La comunicazione, oltre alle notizie di  cui  al  comma  3,
          contiene il  termine  entro  il  quale  il  titolare  della
          registrazione   internazionale,   tramite   un   mandatario
          nominato  ai  sensi  dell'articolo  201  del  Codice,  puo'
          presentare le proprie  deduzioni  ovvero  richiedere  copia
          dell'atto  di   opposizione.   Se   la   registrazione   e'
          provvisoriamente  rifiutata  per  motivi   di   impedimento
          assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione e'
          sospesa e si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
          16, commi 2 e 3. La procedura di  opposizione,  sospesa  ai
          sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi: 
                  a)  quando  il  rifiuto  provvisorio  e'   ritirato
          dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso
          Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la  protezione
          del marchio in Italia; 
                  b)   quando   il   titolare   della   registrazione
          internazionale,   tramite   mandatario,   richiede    copia
          dell'atto   di   opposizione    nel    termine    assegnato
          dall'Ufficio. 
                3. Il rifiuto provvisorio  basato  su  un'opposizione
          contiene: 
                  a) il numero della registrazione internazionale, il
          nome del titolare ed il suo indirizzo; 
                  b)  l'indicazione  che  il  rifiuto  e'  basato  su
          un'opposizione ed i riferimenti alle relative  disposizioni
          di legge; 
                  c) il numero, la data  di  deposito  e  l'eventuale
          data di priorita' della domanda anteriore su cui  si  fonda
          l'opposizione, il suo numero e  data  di  registrazione  se
          disponibile, il nome e l'indirizzo  del  suo  titolare,  la
          riproduzione del marchio anteriore, la lista  completa  dei
          prodotti e dei servizi protetti o  di  quelli  ritenuti  in
          conflitto   contenuti   nella   domanda   o   registrazione
          anteriore; 
                  d) il termine entro  il  quale  il  titolare  della
          registrazione internazionale puo'  richiedere,  tramite  un
          mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del  Codice,
          copia dell'atto di opposizione sul quale e' stato basato il
          rifiuto. 
                4. - 5. (Abrogati). 
                6. Se, a conclusione  del  procedimento  avviato  con
          l'emissione ex  officio  di  un  rifiuto  provvisorio  alla
          registrazione, e' stato comunicato  un  rifiuto  definitivo
          parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare,  entro
          un  termine  fissato  dall'Ufficio,  se  intende   ritirare
          l'opposizione. In caso di conferma da parte  dell'opponente
          di voler procedere con l'opposizione o di mancata  risposta
          nel termine  fissato,  l'Ufficio  comunica  alle  parti  la
          facolta' di raggiungere un  accordo  di  conciliazione,  ai
          sensi dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con
          la procedura di opposizione. 
                7.  Al  temine  del   procedimento   di   opposizione
          l'Ufficio    italiano    brevetti    e     marchi     invia
          all'Organizzazione Mondiale della Proprieta'  Intellettuale
          una comunicazione: 
                  a) di ritiro del rifiuto provvisorio, se  ricorrono
          le cause di estinzione della procedura  di  opposizione  ai
          sensi dell'articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed  e)
          del Codice o se l'opposizione e'  respinta  e  il  relativo
          provvedimento e' divenuto inoppugnabile; 
                  b) di  rifiuto  definitivo  se  il  titolare  della
          registrazione  internazionale  non  ha  chiesto  l'atto  di
          opposizione  ai  sensi  dell'articolo  171,  comma  5,  del
          Codice, ovvero se l'opposizione e' accolta per la totalita'
          o  una  parte  dei  prodotti  e  servizi   indicati   nella
          registrazione e il provvedimento  dell'Ufficio,  comunicato
          al  titolare  della  registrazione  internazionale   o   al
          mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del  Codice,
          e'  divenuto  inoppugnabile  per  decorso  dei  termini  di
          impugnazione o per l'avvenuta definizione  degli  eventuali
          ricorsi proposti avverso tale provvedimento. 
              b-bis) di accoglimento parziale,  se  l'opposizione  e'
          accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella
          registrazione internazionale.».