Art. 39 Modifiche all'articolo 53 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 53 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 1 e 2 sono abrogati; b) al comma 3, le parole «tale prova» sono sostituite dalle seguenti: «la prova dell'uso».
Note all'art. 39: - Il testo dell'articolo 53 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 53 (Prova d'uso). - 1. - 2. (Abrogati). 3. Se l'opponente non fornisce la prova dell'uso entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova e' fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova e' fornita. 4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso e' registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.».