Art. 39 
 
                      Modifiche all'articolo 53 
                 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 53 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
    b) al comma 3, le  parole  «tale  prova»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la prova dell'uso». 
 
          Note all'art. 39: 
              - Il testo  dell'articolo  53  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 53 (Prova d'uso). - 1. - 2. (Abrogati). 
                3. Se l'opponente  non  fornisce  la  prova  dell'uso
          entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se
          non vi sono altri marchi o diritti anteriori  a  fondamento
          dell'opposizione, l'Ufficio rigetta  l'opposizione.  Se  la
          prova e' fornita solo per una parte dei prodotti o  servizi
          alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione
          in relazione ai soli prodotti e  servizi  per  i  quali  la
          prova e' fornita. 
                4. Le informazioni, le prove e i documenti  necessari
          per  dimostrare  l'uso  del  marchio  sono  costituiti   da
          documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione
          e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore  per
          i prodotti e i servizi per i quali esso e' registrato e sui
          quali si fonda l'opposizione. Le prove  possono  consistere
          nella presentazione di documenti e campioni di  imballaggi,
          etichette,  listini   dei   prezzi,   cataloghi,   fatture,
          documenti  di  spedizione   o   esportazione,   fotografie,
          inserzioni sui giornali e  dichiarazioni  scritte  e  mezzi
          similari.».