Art. 4 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  All'articolo 4 del  regolamento  di  attuazione  del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole  «comma  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. L'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del  Codice,
determina la sospensione del termine di cui all'articolo  198,  comma
6, del Codice.»; 
    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Il  mancato  deposito  delle  rivendicazioni  entro  il
termine di due mesi di cui all'articolo  160,  comma  4,  del  Codice
comporta l'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il  testo  dell'articolo  4  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art.  4   (Integrazione   delle   domande).   -   1.
          L'integrazione spontanea della domanda, di cui all'articolo
          148, comma 3 del Codice, puo' essere fatta dal  richiedente
          prima di ricevere dall'Ufficio italiano brevetti  e  marchi
          la comunicazione, di cui al comma 2 del  medesimo  articolo
          148. 
                2. La traduzione di cui all'articolo 148, comma 5 del
          Codice, deve essere depositata entro il termine di due mesi
          dalla data di deposito della domanda. Detto termine non  e'
          prorogabile  per  il  deposito   della   traduzione   della
          descrizione  e  delle  rivendicazioni  di  una  domanda  di
          brevetto per invenzione industriale o modello  di  utilita'
          nel qual caso il mancato deposito  della  traduzione  entro
          detto termine determina  il  rifiuto  della  domanda  e  si
          applica l'articolo 173, comma 7 del Codice. 
                2-bis. L'applicazione dell'articolo 173, comma 7  del
          Codice,  determina  la  sospensione  del  termine  di   cui
          all'articolo 198, comma 6, del Codice. 
                3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della
          traduzione si applica anche quando la domanda contiene,  in
          sostituzione  della  descrizione,  il  riferimento  ad  una
          domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di
          deposito, lo Stato in cui e' avvenuto il deposito ed i dati
          identificativi del richiedente. 
                4. Se la  domanda  contiene,  in  sostituzione  della
          descrizione,  il  riferimento  ad  una  domanda   anteriore
          depositata presso  un  ufficio  estero  e  non  soggetta  a
          pubblicazione, deve essere presentata copia autentica della
          domanda estera.  Detta  copia  autentica  e  la  traduzione
          devono essere depositati entro il termine di cui  al  comma
          2. 
                4 -bis.  Il  mancato  deposito  delle  rivendicazioni
          entro il termine di due mesi di cui all'articolo 160, comma
          4, del Codice comporta  l'applicazione  dell'articolo  173,
          comma 7, del Codice.».