Art. 40 
 
                      Modifiche all'articolo 54 
                 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 54 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni. 
    a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) su
istanza del richiedente, se la registrazione del marchio  dell'Unione
europea dell'opponente e' soggetta ad un procedimento di annullamento
o decadenza presso l'Ufficio dell'Unione europea  per  la  proprieta'
intellettuale (E.U.I.P.O.), fino alla decisione di quest'ultimo;»; 
    b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) se
l'opposizione e'  basata  su  un  marchio  internazionale  designante
l'Italia, fino a quando, in relazione a tale marchio  internazionale,
non siano scaduti i termini per  il  rifiuto  indicati  dall'articolo
171, comma  3,  del  Codice,  il  termine  per  la  presentazione  di
un'opposizione   avverso   la   registrazione   di    tale    marchio
internazionale o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o
di opposizione.»; 
    c) al comma 2, le parole «si applica anche alle lettere c)  e  d)
del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «si applica  anche  alla
lettera c) del comma 1». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Il testo  dell'articolo  54  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 54  (Sospensione).  -  1.  Il  procedimento  di
          opposizione e' sospeso: 
                  a) nei casi di cui all'articolo 180, comma  1,  del
          Codice; 
                  b) nel caso di rifiuto del marchio  internazionale,
          oggetto di opposizione, fino all'adozione del provvedimento
          definitivo; il procedimento di opposizione e' sospeso  fino
          a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi
          dell'articolo 5 dell'Accordo di Madrid per la registrazione
          internazionale dei marchi o dell'articolo  5  del  relativo
          Protocollo, o si e' concluso il  relativo  procedimento  di
          esame, di cui all'articolo 50, comma 1. In  tale  caso,  il
          procedimento di opposizione rimane sospeso fino  alla  data
          di  invio  all'Organizzazione  Mondiale  della   Proprieta'
          Intellettuale  della  notifica  di   ritiro   del   rifiuto
          provvisorio  o  di  notifica  di  un  rifiuto   definitivo,
          divenuto  inoppugnabile  per   decorso   dei   termini   di
          impugnazione o per l'avvenuta definizione  degli  eventuali
          ricorsi proposti avverso tale provvedimento; 
                  c) su istanza del richiedente, se la  registrazione
          nel  marchio  dell'Unione  Europea  e'   soggetta   ad   un
          procedimento di annullamento o decadenza  presso  l'Ufficio
          dell'Unione  europea  per   la   proprieta'   intellettuale
          (E.U.I.P.O.), fino alla decisione di quest'ultimo; 
                  d)  Se  l'opposizione  e'  basata  su  un   marchio
          internazionale  designante  l'Italia,  fino  a  quando,  in
          relazione a tale marchio internazionale, non siano  scaduti
          i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171,  comma
          3, del Codice, il  termine  per  la  presentazione  di  una
          opposizione  avverso  la  registrazione  di  tale   marchio
          internazionale o si siano conclusi i relativi  procedimenti
          di esame o di opposizione. 
                2. La revoca della sospensione, prevista all'articolo
          180, comma 2, del Codice, si applica anche alla lettera  c)
          del comma 1.».