Art. 42 Modifiche all'articolo 61 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 61 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, dopo le parole «o evidenti», sono inserite le seguenti: «e quanto previsto all'articolo 52, comma 1».
Note all'art. 42: - Il testo dell'articolo 61 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 61 (Correzioni ed integrazioni). - 1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, e quanto previsto all'articolo 52, comma 1, non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'opposizione o alla documentazione gia' depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.».