Art. 42 
 
                      Modifiche all'articolo 61 
                 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 61 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale, dopo le parole «o evidenti», sono inserite le
seguenti: «e quanto previsto all'articolo 52, comma 1». 
 
          Note all'art. 42: 
              - Il testo  dell'articolo  61  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 61 (Correzioni ed  integrazioni).  -  1.  Fatto
          salvo il caso di errori  materiali  o  evidenti,  e  quanto
          previsto  all'articolo  52,  comma  1,  non  sono   ammesse
          correzioni  ne'   integrazioni   all'opposizione   o   alla
          documentazione gia' depositata eccetto il caso in cui  sono
          presentate entro  il  termine  fissato  per  il  rispettivo
          deposito.».