Art. 43 
 
                      Modifiche all'articolo 62 
                 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 62 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Non
possono presentare domanda di partecipazione al corso  di  formazione
coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione.»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole  «l'Ufficio   "Opposizione"»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «la  Divisione  competente  dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi»; 
    c) al comma 3, la parola «minore» e' sostituita  dalle  seguenti:
«piu' giovane»; 
    d) al  comma  6,  le  parole  «dell'Ufficio  "Opposizione"»  sono
sostituite dalle seguenti: «della Divisione competente dell'Ufficio». 
 
          Note all'art. 43: 
              - Il testo  dell'articolo  62  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 62 (Nomina degli  esaminatori).  -  1.  L'esame
          finale del corso di formazione  di  cui  all'articolo  183,
          comma 2, del Codice, tende  ad  accertare  la  preparazione
          teorico-pratica del candidato  nel  campo  specifico  della
          procedura  di  opposizione.  La  frequenza  al   corso   e'
          considerata assolta  con  una  frequenza  pari  ai  quattro
          quinti delle ore di lezione. L'esame consiste  in:  1)  una
          prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una  prova
          orale in merito alla procedura di opposizione.  L'esame  e'
          superato con il raggiungimento del punteggio minimo di  sei
          decimi in ciascuna prova. Non possono presentare domanda di
          partecipazione  al  corso  di  formazione  coloro  che  non
          abbiano superato l'esame nella precedente sessione. 
                2. Sono nominati  con  precedenza  i  funzionari  che
          prestano   servizio   presso   la   Divisione    competente
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
                3. A parita'  di  punteggio,  costituisce  titolo  di
          precedenza la piu' giovane eta'. 
                4. L'Ufficio organizza il corso ogni  due  anni  dopo
          aver verificato il  numero  di  opposizioni  pervenute,  la
          vacanza di posti di  esaminatori  e  la  disponibilita'  di
          idonei ai corsi precedenti. 
                5.  Gli  esaminatori  esterni,  nominati   ai   sensi
          dell'articolo 183, comma 3, del Codice,  devono  dichiarare
          di  non  essere  soggetti  alle  cause   d'incompatibilita'
          previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre
          norme vigenti in materia. Gli avvocati ed  i  consulenti  a
          qualsiasi titolo, se nominati esaminatori  esterni,  devono
          astenersi nei casi di opposizioni in cui  vi  e'  conflitto
          d'interesse, anche indiretto. 
                6.  Il  decreto  di  nomina  degli   esaminatori   e'
          rinnovabile  alla  scadenza  su  proposta   del   dirigente
          responsabile della Divisione competente dell'Ufficio.».