Art. 44 
 
                      Modifiche all'articolo 63 
                 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 63 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Gli esaminatori sono  tenuti  al  rispetto  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,  n.  62,  provvedono  al
deposito della decisione entro sessanta giorni dall'assegnazione  del
fascicolo da parte della Divisione  competente  e  riferiscono  sullo
stato  delle  opposizioni  assegnate  con  relazione  semestrale   al
dirigente della stessa Divisione.». 
 
          Note all'art. 44: 
              - Il testo  dell'articolo  63  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 63 (Responsabilita' degli  esaminatori).  -  1.
          Gli esaminatori, provenienti dall'Ufficio italiano brevetti
          e marchi, devono astenersi dal trattare  un'opposizione  se
          hanno  partecipato  all'esame  del   marchio   oggetto   di
          opposizione. 
                2.  Gli  esaminatori  sono  tenuti  al  rispetto  del
          decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013,
          n.  62,  provvedono  al  deposito  della  decisione   entro
          sessanta giorni dalla assegnazione del fascicolo  da  parte
          della Divisione competente e riferiscono sullo stato  delle
          opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente
          della stessa Divisione. 
                3.  Gli  esaminatori,  se   non   possono   adempiere
          all'incarico, devono informarne  tempestivamente  l'Ufficio
          "Opposizione".  Il  dirigente   responsabile   dell'Ufficio
          "Opposizione"  provvede  a   sostituire   gli   esaminatori
          impediti o inadempienti. 
                4. Se impediti o inadempienti, gli  esaminatori  sono
          rimossi dall'incarico con decreto del  Direttore  Generale.
          Se inadempienti senza giusta  causa,  gli  esaminatori  non
          possono ricevere analogo incarico in futuro. 
                5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni
          loro  assegnate   sono   state   impugnate   davanti   alla
          Commissione  dei   ricorsi,   collaborano   con   l'Ufficio
          "Opposizione"  partecipando,  ove  richiesti,  alle  sedute
          della stessa insieme al dirigente responsabile dell'Ufficio
          medesimo.».