Art. 45 
 
                      Modifiche all'articolo 64 
                 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 64 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole  «L'esame  di  abilitazione»  sono
inserite le seguenti: «di cui all'articolo 207 del Codice»; 
    b) al comma 1, lettera b), numero 2), dopo  la  parola  «ricorso»
sono aggiunte le seguenti: « e trasferimento»; 
    c) al comma 1, lettera b), numero 3), la parola «comunitario»  e'
sostituita dalle seguenti: «dell'Unione Europea»; 
    d) al comma 2, alinea, dopo le parole «L'esame  di  abilitazione»
sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 207 del Codice»; 
    e) al comma 2, alla lettera a), dopo la  parola  «domande,»  sono
inserite le seguenti: «alle norme sul trasferimento,»; 
    f)  al  comma  2,  lettera  b),  numero  2),   dopo   la   parola
«provenienza» sono inserite le seguenti: «, dei disegni e modelli»; 
    g) al comma 2, lettera b), numero 3), la parola «comunitario»  e'
sostituita dalle seguenti: «dell'Unione Europea». 
 
          Note all'art. 45: 
              - Il testo  dell'articolo  64  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 64 (Esame di abilitazione per l'iscrizione alla
          Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo). - 1. L'Esame  di
          abilitazione  di  cui  all'articolo  207  del  Codice   per
          l'iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in: 
                  a) una prova pratica scritta  di  redazione  di  un
          brevetto per invenzione  o  modello  di  utilita'  e  breve
          risposta  scritta  ad  alcuni   quesiti   di   legislazione
          brevettuale; 
                  b)  una  prova  orale  di  teoria,  relativa   alle
          normative in materia  di  brevetti  per  invenzioni  e  per
          modelli di utilita', comprendente: 
                    1) nozioni di diritto pubblico e privato e  della
          concorrenza, di procedura civile, di chimica, o meccanica o
          elettricita'; 
                    2) diritto dei  brevetti  per  invenzione  e  per
          modello di utilita' e delle relative procedure di deposito,
          concessione, ricorso e trasferimento; 
                    3) diritto dell'Unione Europea ed  internazionale
          in materia di proprieta' industriale; 
                    4) elementi di diritto comparato  in  materia  di
          proprieta' industriale; 
                    5) conoscenza a livello professionale  di  almeno
          una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese. 
                2. L'Esame di abilitazione di  cui  all'articolo  207
          del Codice per l'iscrizione nella Sezione  Marchi  consiste
          in: 
                  a) una prova scritta di teoria e  pratica  relativa
          ai requisiti e criteri di registrabilita' dei marchi,  alla
          classificazione dei  prodotti  e  servizi,  al  deposito  e
          prosecuzione delle domande, alle norme  sul  trasferimento,
          all'interpretazione delle norme  di  legge  in  materia  di
          marchi; 
                  b) una prova orale sulle seguenti materie: 
                    1) nozioni di diritto pubblico  e  privato  e  di
          procedura civile e della concorrenza; 
                    2)  diritto  dei  marchi,   degli   altri   segni
          distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di
          provenienza,  dei  disegni  e  modelli  e  delle   relative
          procedure di deposito, concessione, ricorso; 
                    3) diritto dell'Unione Europea ed  internazionale
          in materia di proprieta' industriale; 
                    4) elementi di diritto comparato  in  materia  di
          proprieta' industriale; 
                    5) conoscenza a livello professionale  di  almeno
          una lingua scelta fra l'inglese e il francese.».