Art. 47 
 
                      Modifiche all'articolo 66 
                 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 66 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      1-bis.  «L'atto  di  convocazione   dell'assemblea   che   reca
all'ordine del giorno la votazione  per  l'elezione  dei  membri  del
Consiglio dell'Ordine e' inviato  con  i  mezzi  di  cui  al  secondo
periodo dell'articolo 65, comma 1.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara ufficialmente
il risultato e proclama gli eletti, dandone  immediata  comunicazione
al Ministero dello  sviluppo  economico,  al  direttore  dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi ed al  presidente  della  commissione  dei
ricorsi, nonche' al Ministero della giustizia.»; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. La procedura di  votazione,  in  alternativa  a  quanto
previsto ai commi precedenti, puo' avvenire, previa deliberazione del
Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema di trasmissione elettronica
del voto che deve garantire l'anonimato dei votanti e  la  segretezza
del voto espresso fino al  momento  fissato  per  la  chiusura  delle
operazioni  di  voto.  Dopo  la  chiusura  di  tali  operazioni,   su
indicazione del presidente, e' attivato l'accesso ai voti  attribuiti
a ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui  votanti,  sono  resi
noti ai partecipanti. Il presidente proclama  quindi  gli  eletti  ed
effettua la comunicazione di cui al comma 4.»; 
    d) al comma 5, dopo la parola «schede» sono inserite le seguenti:
«o, nel caso di voto  elettronico,  l'archivio  elettronico  relativo
alle votazioni,» e le parole «Ministro di giustizia» sono  sostituite
dalle seguenti «Ministero della giustizia». 
 
          Note all'art. 47: 
              - Il testo  dell'articolo  66  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 66  (Svolgimento  delle  votazioni).  -  1.  Il
          Consiglio  dell'Ordine   provvede   ad   inviare,   insieme
          all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli
          iscritti  la  scheda  elettorale,  una  busta  anonima  per
          l'inserimento della scheda e una seconda busta  predisposta
          nominativamente e con timbro e firma  del  Consiglio.  Tale
          ultima busta, contenente la busta anonima, e'  firmata  dal
          votante   e   fatta   pervenire   chiusa   al    presidente
          dell'assemblea all'uopo convocata. 
                1-bis. L'atto di convocazione dell'assemblea che reca
          all'ordine del  giorno  la  votazione  per  l'elezione  dei
          membri del Consiglio dell'Ordine e' inviato con i mezzi  di
          cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1. 
                2.  Il  presidente  dell'assemblea  verifica   e   fa
          constatare l'integrita' di ciascuna busta  predisposta  dal
          Consiglio, ne estrae la busta con la  scheda  e  la  depone
          nell'urna. 
                3. Decorse due ore dall'inizio  delle  operazioni  di
          voto,  il  presidente,  dopo  aver  ammesso  a  votare  gli
          elettori che in quel  momento  sono  presenti  nella  sala,
          dichiara chiusa la votazione e procede, anche attraverso un
          suo delegato, pubblicamente  alle  operazioni  di  apertura
          delle buste e di scrutinio, assistito da due scrutatori  da
          lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti. 
                4. Compiuto  lo  scrutinio,  il  presidente  dichiara
          ufficialmente il risultato e proclama gli  eletti,  dandone
          immediata  comunicazione  al   Ministero   dello   sviluppo
          economico, al direttore dell'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi ed al  presidente  della  commissione  dei  ricorsi,
          nonche' al Ministero della giustizia. 
                4-bis. La procedura di votazione,  in  alternativa  a
          quanto previsto ai commi precedenti, puo' avvenire,  previa
          deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema
          di trasmissione elettronica del  voto  che  deve  garantire
          l'anonimato dei votanti e la segretezza del  voto  espresso
          fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di
          voto. Dopo la chiusura di tali  operazioni  su  indicazione
          del presidente e' attivato l'accesso ai voti  attribuiti  a
          ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono
          resi noti  ai  partecipanti.  Il  presidente  proclama  gli
          eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4. 
                5. Il verbale delle operazioni elettorali, le  schede
          o, nel caso di  voto  elettronico,  l'archivio  elettronico
          relativo alle votazioni, e il verbale dello scrutinio  sono
          inviati al  Ministero  della  giustizia,  il  quale,  entro
          trenta  giorni  dall'avvenuta  comunicazione,   ordina   la
          rinnovazione delle operazioni se accerta che esse  si  sono
          svolte senza l'osservanza delle norme contenute  in  questo
          articolo  o  nell'articolo  213  del  Codice  o,  comunque,
          illegittimamente.».