Art. 48 
 
                  Inserimento dell'articolo 66-bis 
                 nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. Dopo l'articolo 66 del  regolamento  di  attuazione  del  Codice
della proprieta' industriale e' inserito il seguente: 
    «Art. 66-bis (Iscrizione all'albo dei tirocinanti). - 1. La  data
d'iscrizione all'albo dei tirocinanti di cui all'articolo 217,  comma
1, lettera p-bis), del Codice, fa fede per quanto riguarda la data di
inizio del tirocinio di cui all'articolo 207, comma  2,  lettera  b),
del Codice. 
    2. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato controfirmata
da chi, nell'ambito di societa', uffici o  servizi  specializzati  di
cui all'articolo 205, comma 1, del Codice, avalla la domanda. 
    3. Il Consiglio dell'Ordine adotta le iniziative  piu'  opportune
per l'organizzazione e la gestione dell'albo dei tirocinanti.