Art. 5 
 
                      Modifiche all'articolo 5 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. L'articolo 5 del regolamento  di  attuazione  del  Codice  della
proprieta' industriale e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5 (Irricevibilita'). - 1.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi,   accertata   l'irricevibilita',   la   dichiara   ai   sensi
dell'articolo 148, comma 1, del Codice, ed invia la comunicazione  al
richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione  dei
ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice. 
    2. Le domande, le istanze e  i  ricorsi  non  redatti  in  lingua
italiana e non recanti la  traduzione  in  lingua  italiana  prevista
dall'articolo 148, comma 5, del  Codice,  nonche'  dall'articolo  56,
commi 4 e 5, del Codice, sono irricevibili.».