Art. 7 
 
                      Modifiche all'articolo 7 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 7 del regolamento di attuazione  del  Codice  della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole  «Il  deposito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 7  e
8, il deposito»; 
    b) al comma 4, le parole  «Codice  della  Digitalizzazione  della
pubblica amministrazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Codice
dell'amministrazione digitale». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il  testo  dell'articolo  7  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 7 (Deposito delle domande di brevetto europeo).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,  commi
          7 e 8, il deposito delle domande di  brevetto  europeo,  di
          cui all'articolo 149 del  Codice,  avviene  direttamente  o
          tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della
          documentazione, presso la Camera di  commercio,  industria,
          artigianato  ed  agricoltura   di   Roma,   delegata   allo
          svolgimento di tale funzione, che  provvede  a  trasmettere
          entro  il  termine  di  cui  all'articolo  1,  comma  1  la
          documentazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
                2. La Camera di commercio, industria, artigianato  ed
          agricoltura di Roma determina la data di  ricezione  ed  il
          numero  della  domanda  secondo   quanto   disposto   dalla
          Convenzione sul brevetto europeo e dal relativo regolamento
          di esecuzione. 
                3. Se viene rivendicata la priorita' di  una  domanda
          di brevetto depositata in Italia da oltre  novanta  giorni,
          non assoggettata al vincolo del  segreto,  non  si  applica
          l'articolo 198, comma 1 del Codice. 
                4. Il deposito delle domande di brevetto europeo puo'
          essere effettuato  anche  per  via  telematica  secondo  le
          modalita' previste dal decreto del Ministro delle attivita'
          produttive del 10 aprile 2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n.  289,  emanati  nel
          rispetto del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
          "Codice dell'amministrazione digitale".»