Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All'articolo 7 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «Il deposito» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 7 e 8, il deposito»; b) al comma 4, le parole «Codice della Digitalizzazione della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Codice dell'amministrazione digitale».
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 7 del citato decreto 13 gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7 (Deposito delle domande di brevetto europeo). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 7 e 8, il deposito delle domande di brevetto europeo, di cui all'articolo 149 del Codice, avviene direttamente o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, che provvede a trasmettere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1 la documentazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 2. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma determina la data di ricezione ed il numero della domanda secondo quanto disposto dalla Convenzione sul brevetto europeo e dal relativo regolamento di esecuzione. 3. Se viene rivendicata la priorita' di una domanda di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica l'articolo 198, comma 1 del Codice. 4. Il deposito delle domande di brevetto europeo puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".»