Art. 9 
 
                      Modifiche all'articolo 10 
                 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 
 
  1. All'articolo 10 del regolamento di attuazione del  Codice  della
proprieta' industriale,  al  comma  1,  le  parole  «unitamente  alle
indicazioni  riportate  nel  registro  europeo  dei  brevetti.»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ed  ogni  corrispondente   indicazione
riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche  di
titolarita'. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo  dell'articolo  10  del  citato  decreto  13
          gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 10 (Registro italiano dei brevetti europei).  -
          1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito
          registro, di cui all'articolo 139 del  Codice,  i  brevetti
          europei per i quali e' stata richiesta la convalida ed ogni
          corrispondente indicazione riportata nel  registro  europeo
          dei brevetti, relativa a  modifiche  di  titolarita'.  Tali
          variazioni devono essere comunicate all'Ufficio. 
                2. Nel registro si devono  riportare  la  data  e  il
          numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56,
          comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del
          Codice,  le  annotazioni  e  le   tasse   di   mantenimento
          annuali.».