Art. 3 Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco 1. Gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale, sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. 2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10. 3. Gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni e' effettuata sul sito istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma 2. 4. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale assicurano il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti territorialmente competenti. 5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.