Art. 3 
 
Misure  per  l'accelerazione  dell'aggiornamento  del   catasto   dei
                   soprassuoli percorsi dal fuoco 
 
  1. Gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi
dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando
unita'  forestali,  ambientali   e   agroalimentari   dell'Arma   dei
Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, resi  tempestivamente
disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto
digitale, sono contestualmente pubblicati  in  apposita  sezione  sui
rispettivi siti istituzionali e comportano,  limitatamente  ai  nuovi
soprassuoli rilevati, l'immediata e  provvisoria  applicazione  delle
misure previste dall'articolo 10, comma 1, della  legge  21  novembre
2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei  comuni  interessati,
degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. 
  2. Nel periodo di provvisoria  applicazione  delle  misure  di  cui
all'articolo 10, comma 1, della  legge  21  novembre  2000,  n.  353,
previsto  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si  applicano   le
disposizioni e le sanzioni previste  dai  commi  3,  5,  6  e  7  del
medesimo articolo 10. 
  3. Gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi  dal  fuoco  nel
quinquennio  precedente  e  delle  relative  perimetrazioni  di   cui
all'articolo 10, comma 2, della  legge  21  novembre  2000,  n.  353,
qualora non siano approvati dai comuni entro il  termine  di  novanta
giorni complessivamente previsti dalla  data  di  approvazione  della
revisione annuale del piano regionale di  previsione,  prevenzione  e
lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3  della
medesima legge n. 353 del 2000,  sono  adottati  in  via  sostitutiva
dalle   Regioni.   A   tal   fine   la   pubblicazione    finalizzata
all'acquisizione di eventuali osservazioni  e'  effettuata  sul  sito
istituzionale  della  Regione  e  si  applicano  i  medesimi  termini
previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo  10,  comma
2. 
  4.  Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e   agroalimentari
dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto
speciale assicurano il monitoraggio del  rispetto  degli  adempimenti
previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000,  n.
353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva
attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e  ai  Prefetti
territorialmente competenti. 
  5. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.