Art. 4 
 
Misure  per  il  rafforzamento  delle  attivita'  di   previsione   e
                 prevenzione degli incendi boschivi 
 
  1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti  dall'articolo
3  della  legge  21  novembre  2000,  n.  353,  sono   trasmesse   al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri entro trenta giorni dalla  loro  formale  adozione,  per
essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2,
del presente decreto che, al riguardo, puo' elaborare raccomandazioni
finalizzate  al  piu'  efficace  conseguimento  degli  obiettivi   di
prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, anche in  relazione
agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che  le
Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
stipulare con il Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco  ai  sensi
dell'accordo-quadro tra  il  Governo  e  le  Regioni  in  materia  di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro  gli  incendi  boschivi
del  4  maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana n. 136 del 14  giugno  2017,  e  all'impiego  del
volontariato  organizzato   di   protezione   civile   specificamente
qualificato. 
  2. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree  interne,
una quota delle risorse non impegnate di cui  all'articolo  1,  comma
314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  a  valere  sul  Fondo  di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni
per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023,  e'
destinata al finanziamento  in  favore  degli  enti  territoriali  di
interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree  interne
del Paese in cui  il  rischio  di  incendio  e'  elevato,  anche  con
riguardo alle aree naturali protette  di  cui  all'articolo  8  della
legge 21 novembre 2000, n. 353,  tenendo  conto  di  quanto  previsto
dalle classificazioni di carattere  regionale  elaborate  nell'ambito
dei Piani antincendio boschivi  approvati  dalle  Regioni,  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel  rispetto
delle competenze previste dall'articolo 4, comma  5,  della  medesima
legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati  anche
al fine di dare concreta  attuazione  a  quanto  previsto  dai  Piani
regionali di cui al  comma  1,  e  sono  informati  al  principio  di
valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso  azioni  e
misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attivita'  di
cura del bosco, prevedere postazioni  di  atterraggio  dei  mezzi  di
soccorso, realizzare infrastrutture,  quali  vasche  di  rifornimento
idrico utili  ad  accelerare  gli  interventi  di  spegnimento  degli
incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco,  atti,  altresi',  a
consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento,  nonche'  attivita'
di pulizia e manutenzione delle  aree  periurbane,  finalizzate  alla
prevenzione degli incendi. Al fine della realizzazione  delle  opere,
l'approvazione del progetto definitivo equivale  a  dichiarazione  di
pubblica  utilita',   indifferibilita'   ed   urgenza   dei   lavori.
L'istruttoria  finalizzata  all'individuazione  degli  interventi  e'
effettuata a mezzo  del  coinvolgimento  delle  Regioni  interessate,
nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione
della  Strategia  Nazionale  Aree  Interne  (SNAI).   All'istruttoria
partecipa  anche  il  Dipartimento  della  protezione  civile   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2  gennaio
2018, n. 1, il Ministero  per  le  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, nonche' il Ministero dell'interno -  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. Agli  interventi  da  realizzare  si  applicano  le
procedure  di  speciale  accelerazione  e  semplificazione   di   cui
all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse  di  cui  al
comma 2, sono ricompresi  anche  i  Comuni  localizzati  nelle  Isole
minori. 
  4.  I  Piani  operativi  nazionali  approvati   nell'ambito   della
programmazione dei  fondi  strutturali  2021/2027,  finalizzati  alla
sicurezza e all'incolumita' dei territori e  delle  persone,  tengono
conto dell'esigenza di dotare  il  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del
fuoco, le Forze  armate  e  le  forze  dell'ordine,  impegnate  nella
prevenzione  e  nello  spegnimento   degli   incendi   boschivi,   di
dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.