Art. 4 Misure per il rafforzamento delle attivita' di previsione e prevenzione degli incendi boschivi 1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro formale adozione, per essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, puo' elaborare raccomandazioni finalizzate al piu' efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato. 2. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e' destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio e' elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali di cui al comma 1, e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attivita' di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresi', a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonche' attivita' di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi e' effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). All'istruttoria partecipa anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonche' il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori. 4. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all'incolumita' dei territori e delle persone, tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.