Art. 5 
 
Misure per il rafforzamento della  lotta  attiva  e  dei  dispositivi
    sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 
 
  1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Definizioni»; 
      2) dopo il  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Per
incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia  di
incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una
interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il
sistema urbano  e  quello  rurale  si  incontrano  ed  interagiscono,
potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione
di un incendio originato da vegetazione combustibile.»; 
    b) all'articolo 3, comma 3: 
      1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) le  aree
trattate con il fuoco prescritto;»; 
      2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le
seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», e dopo le  parole  «di
incendio boschivo di cui alle lettere  c)  e  d)»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, nonche' di incendi di interfaccia urbano-rurale»; 
      3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, anche di incendi di interfaccia urbano-rurale»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, dopo le parole «lettere  c)»  sono  inserite  le
seguenti: «, c-bis)»; 
      2) dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Gli
interventi colturali  di  cui  al  comma  2  nonche'  quelli  di  cui
all'articolo 3,  comma  3,  lettera  l),  comprendono  interventi  di
trattamento  dei  combustibili  mediante   tecniche   selvicolturali,
inclusa la tecnica del  fuoco  prescritto  intesa  come  applicazione
esperta di fuoco su superfici pianificate,  attraverso  l'impiego  di
personale appositamente addestrato  all'uso  del  fuoco  e  adottando
prescrizioni  e  procedure  operative  preventivamente  definite  con
apposite linee-guida  definite  dal  Comitato  tecnico  che  provvede
all'istruttoria   del   Piano   nazionale   di   coordinamento    per
l'aggiornamento  tecnologico  e   l'accrescimento   della   capacita'
operativa nelle azioni di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi.»; 
    d) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le  seguenti:
«attrezzature manuali, controfuoco e»; 
      2) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in  misura
proporzionale ai risultati conseguiti in termini di  riduzione  delle
aree percorse dal fuoco.»; 
    e) all'articolo 10: 
      1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la
caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed e', altresi', vietata, per tre
anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco»; 
      2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre  avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  del
supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA  mediante  il  Sistema
nazionale di Protezione dell'Ambiente, o  da  altri  soggetti  muniti
delle necessarie  capacita'  tecniche.  La  superficie  percorsa  dal
controfuoco non rientra  nel  perimetro  finale  dell'incendio  e  in
relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per  le  aree
oggetto di incendio.»; 
      3) al comma 3, e' aggiunto, infine, il seguente  periodo:  «Nel
caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente  comma
e' sempre disposta la confisca degli animali se  il  proprietario  ha
commesso il fatto su  soprassuoli  delle  zone  boscate  percorsi  da
incendio in relazione al quale il medesimo e' stato  condannato,  nei
dieci anni precedenti, per il  reato  di  cui  all'articolo  423-bis,
primo comma, del codice penale.»; 
      4) al comma 5, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle
medesime aree sono, altresi' obbligatori gli adempimenti  individuati
ai sensi del medesimo  articolo  3,  comma  3,  lettera  f),  il  cui
inadempimento puo' determinare, anche solo potenzialmente,  l'innesco
di incendio.». 
  2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere  e  pubblica  sul
proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative  al
numero  e  alla  localizzazione  delle  denunce  effettuate  per   le
trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo  10  della  legge  21
novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per  il  reato  di
incendio boschivo di cui  all'articolo  423-bis  del  codice  penale,
oltre che le risultanze delle attivita' di cui all'articolo 2,  comma
3, del presente decreto. 
  3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
dal Ministero dell'interno - Dipartimento della  pubblica  sicurezza,
dal  Ministero  della  giustizia,  dal  Comando   unita'   forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e  dai  comandi
dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza,
entro il 30 marzo di ogni anno, con modalita'  idonee  alla  relativa
pubblicazione e prive di dati personali sensibili. 
  4. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  dei
commi  2  e  3  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.