Art. 5 Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Definizioni»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile.»; b) all'articolo 3, comma 3: 1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) le aree trattate con il fuoco prescritto;»; 2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», e dopo le parole «di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di incendi di interfaccia urbano-rurale»; 3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche di incendi di interfaccia urbano-rurale»; c) all'articolo 4: 1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)»; 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.»; d) all'articolo 7: 1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti: «attrezzature manuali, controfuoco e»; 2) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.»; e) all'articolo 10: 1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed e', altresi', vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco»; 2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacita' tecniche. La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio.»; 3) al comma 3, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma e' sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo e' stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.»; 4) al comma 5, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle medesime aree sono, altresi' obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), il cui inadempimento puo' determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.». 2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica sul proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che le risultanze delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalita' idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili. 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.