Art. 6 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni; 
    a) all'articolo 32-quater, dopo le  parole  «416,  416-bis»  sono
inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»; 
    b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Quando il delitto di cui al primo comma e' commesso con  abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo  svolgimento  di
servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli
incedi boschivi, si applica la  pena  della  reclusione  da  sette  a
dodici anni. 
      Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, le  pene
previste dal presente articolo sono diminuite dalla meta' a due terzi
nei confronti di colui che si adopera  per  evitare  che  l'attivita'
delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo  grado,  provvede
concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino
dello stato dei luoghi. 
      Le pene previste dal presente articolo  sono  diminuite  da  un
terzo alla meta' nei  confronti  di  colui  che  aiuta  concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella  ricostruzione
del fatto, nell'individuazione degli autori o  nella  sottrazione  di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»; 
    c) dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 423-ter (Pene accessorie). - Fermo  quanto  previsto  dal
secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna  alla  reclusione
per un tempo  non  inferiore  a  due  anni  per  il  delitto  di  cui
all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del  rapporto
di  lavoro  o  di   impiego   nei   confronti   del   dipendente   di
amministrazioni  od  enti  pubblici  ovvero  di  enti  a   prevalente
partecipazione pubblica. 
      La condanna per il reato di  cui  all'articolo  423-bis,  primo
comma,  importa  altresi'  l'interdizione  da  cinque  a  dieci  anni
dall'assunzione  di  incarichi  o  dallo   svolgimento   di   servizi
nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi. 
       Art. 423-quater (Confisca).  -  Nel  caso  di  condanna  o  di
applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti,   a   norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  il  delitto
previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e'  sempre  ordinata  la
confisca dei beni che costituiscono il prodotto  o  il  profitto  del
reato e delle cose che servirono a commettere  il  reato,  salvo  che
appartengano a persone estranee al reato. 
      Quando,  a  seguito  di  condanna  per  il   delitto   di   cui
all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo  comma,  e'  stata
disposta la confisca dei beni che  costituiscono  il  prodotto  o  il
profitto del reato ed essa non e'  possibile,  il  giudice  individua
beni  di  valore  equivalente  di  cui  il  condannato  abbia   anche
indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina
la confisca. 
      I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi  nella
disponibilita' della pubblica amministrazione competente e  vincolati
all'uso per il ripristino dei luoghi. 
      La confisca non si applica nel caso  in  cui  l'imputato  abbia
efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.».