Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo   2,   alla
realizzazione delle misure di lotta contro gli  incendi  boschivi  di
cui  al  presente  decreto,   concorrono   le   risorse   disponibili
nell'ambito  del  PNRR  Missione  2,  componente  4,   specificamente
destinate alla realizzazione di un sistema avanzato  e  integrato  di
monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni  di  euro.  In
sede di attuazione del  PNRR  e  compatibilmente  con  le  specifiche
finalita' dello stesso, il  Ministero  della  transizione  ecologica,
valuta, di comune accordo con le altre  Amministrazioni  interessate,
la possibilita' di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle
azioni  di  contrasto  all'emergenza  incendi,   ivi   compreso   gli
interventi di ripristino territoriale. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.