Art. 8 Disposizioni finanziarie 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalita' dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilita' di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale. 2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.