IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada»; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n.  84,  recante:  «Riordino  della
legislazione in materia portuale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  2001,
n. 474, recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento  di
autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»; 
  Visto il decreto-legge 8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,   n.   178,   recante:
«Interventi urgenti in materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,  recante:
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»; 
  Visto il decreto legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264,  recante:
«Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di  sicurezza  per
le gallerie della rete stradale transeuropea»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  marzo  2011,  n.  53,   recante
«Attuazione   della   direttiva   2009/16/CE   recante    le    norme
internazionali  per  la  sicurezza   delle   navi,   la   prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per  le
navi che approdano nei porti comunitari e che  navigano  nelle  acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   recante:
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Visto  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge   7   agosto   2012,   n.135,   recante:
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'articolo 16-bis; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:
«Codice dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  recante:
«Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,   n.   96,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo»; 
  Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.  172,   recante:
«Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria   e   per   esigenze
indifferibili»; 
  Visto il decreto legislativo 3  novembre  2017,  n.  229,  recante:
«Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1  della  legge  7  ottobre
2015, n. 167»; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,   n.   55,   recante:
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; 
  Visto il decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50,  recante:
«Attuazione della direttiva 2016/798 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»; 
  Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.  156,  recante:
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione e  il  completamento  delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.   8,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante:  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante:  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.»; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  recante:  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare
disposizioni finalizzate a favorire l'attuazione del Piano  Nazionale
di Ripresa e Resilienza, la realizzazione  di  investimenti  volti  a
migliorare la mobilita' tra le diverse regioni e a ridurre il divario
infrastrutturale esistente, a promuovere le attivita' di  studio,  di
ricerca  e  di  sviluppo  nel  settore  della  sostenibilita'   delle
infrastrutture e della mobilita', anche  incentivando  l'acquisto  di
veicoli   meno   inquinanti,   nonche'   l'innovazione   tecnologica,
organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove  forme
di intermodalita' e di servizi di rete; 
  Considerata altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni finalizzate ad  incrementare  ulteriormente  la
sicurezza della  circolazione  e  delle  infrastrutture  ferroviarie,
autostradali, stradali e idriche, dei servizi di  trasporto  pubblico
locale  ad  impianti  fissi  e  dei  servizi  ferroviari   regionali,
l'efficienza dei servizi di trasporto aereo e la funzionalita'  della
realizzazione di edifici adibiti ad uffici giudiziari; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 2 settembre 2021 e 9 settembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  della
giustizia, dello  sviluppo  economico,  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali
e le autonomie e  per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei  veicoli
                 e di specifiche categorie di utenti 
 
  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, comma 1, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o
temporaneo, ovvero anche  solo  per  determinati  periodi,  giorni  e
orari: 
      1)  dei  veicoli  degli  organi  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso; 
      2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con  disabilita',
munite del  contrassegno  di  cui  all'articolo  381,  comma  2,  del
regolamento; 
      3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o
di genitori con un bambino di eta' non superiore a due  anni,  munite
di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; 
      4) dei veicoli elettrici; 
      5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore
stabilite; 
      6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo  stazionamento
ai capilinea; 
      7) dei  veicoli  adibiti  al  trasporto  scolastico  nelle  ore
stabilite;»; 
    b) all'articolo 61: 
      1) al comma 2,  le  parole  «16,50  m»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «18 m»; 
      2) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis  Gli
autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di  trasporto  rapido
di massa  possono  raggiungere  la  lunghezza  massima  di  24  m  su
itinerari  in  corsia  riservata  autorizzati  dal  Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»; 
    c)  all'articolo  80,  comma  8,  dopo  le  parole   «temperatura
controllata  (ATP)»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  dei  relativi
rimorchi e semirimorchi»; 
    d) all'articolo 116, comma 9, il secondo  periodo  e'  sostituito
dai  seguenti:  «Ai  fini  del  conseguimento  del   certificato   di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente
abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonche'  l'attestazione  di
avere frequentato con  profitto  un  corso  di  formazione  di  primo
soccorso. Ai fini del conseguimento del certificato  di  abilitazione
professionale di tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno
la  patente  di  categoria  B1,  nonche'  l'attestazione   di   avere
frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.»; 
    e) all'articolo 158: 
      1) al comma 2: 
        1.1. dopo la lettera d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)
negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata  dei  veicoli
adibiti al trasporto scolastico;»; 
        1.2. dopo la lettera g)  e'  inserita  la  seguente:  «g-bis)
negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio  delle  donne
in stato di gravidanza o di genitori  con  un  bambino  di  eta'  non
superiore a due anni muniti di permesso rosa;»; 
      2) dopo il comma 4 e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro
328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da  euro  165  ad
euro 660 per i restanti veicoli.»; 
      3) al comma 5, le parole «lettere d), g) e h)» sono  sostituite
dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»; 
    f) all'articolo 188: 
      1) al comma 4, le parole «una somma da euro 87 a euro 344» sono
sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»; 
      2) al comma 5, le parole «una somma da euro 42 a euro 173» sono
sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344»; 
    g) dopo l'articolo 188, e' inserito il seguente: 
  «Art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne  in  stato
di gravidanza o di genitori con un bambino di eta'  non  superiore  a
due anni). - 1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle  donne  in
stato di gravidanza  o  di  genitori  con  un  bambino  di  eta'  non
superiore a due  anni  gli  enti  proprietari  della  strada  possono
allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per
consentire ed agevolare la mobilita'  di  tali  soggetti  secondo  le
modalita' stabilite nel regolamento. 
  2. Per usufruire delle strutture di cui al comma  1,  le  donne  in
stato di gravidanza o i genitori con un bambino di eta' non superiore
a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi  e  con
le modalita', relativi al rilascio del permesso rosa,  stabiliti  dal
regolamento. 
  3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui  al  comma  1,  senza
avere l'autorizzazione  prescritta  dal  comma  2  o  ne  faccia  uso
improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da euro 87 a euro 344. 
  4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture  di  cui  al
comma  1  non  osservando  le  condizioni  ed   i   limiti   indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.». 
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 819, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «15 ottobre 2021» e le parole «di persone  con  limitata  o
impedita capacita' motoria muniti  di  contrassegno  speciale  ovvero
delle donne in stato di gravidanza» sono sostituite  dalle  seguenti:
«delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un  bambino  di
eta' non superiore a due anni ovvero a prevedere la  gratuita'  della
sosta dei veicoli adibiti al  servizio  di  persone  con  limitata  o
impedita capacita' motoria muniti  di  contrassegno  speciale,  nelle
aree di sosta o di parcheggio a  pagamento,  qualora  risultino  gia'
occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati»; 
    b) al comma 820,  le  parole  «Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle  seguenti:  «Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per le disabilita'». 
  3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui  all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  2001,  n.
474, puo' essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli
non immatricolati e di quelli gia' muniti della carta di circolazione
di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97
del predetto decreto  legislativo,  anche  in  deroga  agli  obblighi
previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n.  285  del  1992,
qualora detti veicoli circolino su strada  per  esigenze  connesse  a
prove  tecniche,  sperimentali   o   costruttive,   dimostrazioni   o
trasferimenti, anche per ragioni di vendita  o  di  allestimento.  Ai
fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo
l'obbligo  di  copertura   assicurativa   da   parte   del   titolare
dell'autorizzazione  alla  circolazione  di  prova,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni  in  materia  di  responsabilita'  civile  verso
terzi. Dei danni cagionati dal  veicolo  in  circolazione  di  prova,
anche se munito  della  carta  o  del  certificato  di  circolazione,
risponde,   ove   ne   ricorrono   i   presupposti,    l'assicuratore
dell'autorizzazione alla circolazione di prova. 
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,  si  provvede  all'aggiornamento
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474,
anche al fine di stabilire le  condizioni  e  il  numero  massimo  di
autorizzazioni  alla  circolazione  di  prova  rilasciabili  ad  ogni
titolare in ragione del tipo di attivita' esercitata e del numero  di
addetti. 
  5. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma  1,  dopo  le  parole  «per  mezzo  dei
veicoli» sono inserite le seguenti: «adibiti al trasporto di  cose  e
di passeggeri»; 
    b) all'articolo 22: 
      1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai  fini  del
possesso della carta di qualificazione del  conducente  da  parte  di
titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la  qualificazione
iniziale  e  la  formazione  periodica   sono   comprovate   mediante
l'apposizione sulla medesima patente del codice unionale  armonizzato
"95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.»; 
      2) al comma 3-bis, le parole  «formazione  periodica  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «formazione periodica conseguite in Italia
ai  sensi  dell'articolo  21  da»  e  le   parole   «dei   trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e  statistici»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  mobilita'
sostenibili, Dipartimento per i trasporti e la navigazione»; 
      3) al comma 6: 
        3.1.  all'alinea,  le  parole  «diverso   dall'Italia»   sono
soppresse; 
        3.2. alla lettera b), le parole «Con  decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti:
«Nel caso in cui l'impresa sia stabilita in Italia, con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; 
      4) al comma 7, alinea, le  parole  «diverso  dall'Italia»  sono
soppresse. 
  6.  All'articolo  92  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 4-septies, sono aggiunti i seguenti: 
  «4-octies. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero
e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i  requisiti  e
le modalita' di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di
abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti  periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al  comma  4-septies.
Per  la  determinazione  della  misura  dei  compensi  a  favore  dei
componenti delle commissioni si applica la  disciplina  prevista  dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno  2019,
n. 56. 
  4-nonies. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma
4-octies,   per   la   prima   iscrizione   e   per   l'aggiornamento
dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  11  dicembre  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  22
del 28 gennaio  2020,  nonche'  quelle  per  il  funzionamento  delle
commissioni  esaminatrici  e  le  indennita'  da   corrispondere   ai
componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti. 
  4-decies. Gli importi e le modalita' di versamento dei  diritti  di
cui al comma 4-nonies sono determinati secondo le modalita'  previste
dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 11, commi 12 e
13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Le relative somme
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
ad  apposito  capitolo  istituito  nello  stato  di  previsione   del
Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e
destinate  al  finanziamento  delle  spese  di  funzionamento   delle
commissioni esaminatrici di cui al comma 4-nonies e delle  indennita'
da corrispondere ai componenti delle medesime commissioni. 
  4-undecies. In relazione  all'anno  2021,  al  fine  di  consentire
l'avvio delle attivita' delle  commissioni  esaminatrici  di  cui  al
comma 4-octies e' autorizzata  la  spesa  di  euro  200.000,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».