Art. 10 
 
Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
  modalita' di accesso ai servizi erogati  in  rete  dalle  pubbliche
  amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
1039 e' sostituito dal seguente: «1039. Le risorse giacenti nei conti
correnti infruttiferi di  cui  al  comma  1038  sono  attribuite,  in
relazione al fabbisogno finanziario, a  ciascuna  amministrazione  od
organismo titolare e/o  attuatore  dei  progetti,  sulla  base  delle
procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel  rispetto
del sistema  di  gestione  e  controllo  delle  componenti  del  Next
Generation EU.». 
  2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  con  cui
sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella
decisione  di  esecuzione  del  Consiglio   UE   -   ECOFIN   recante
«Approvazione della Valutazione del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza dell'Italia», viene aggiornato  sulla  base  di  eventuali
riprogrammazioni del PNRR  adottate  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione  necessarie  all'attuazione   del   Piano   sono   assegnate
annualmente  sulla  base   del   cronoprogramma   finanziario   degli
interventi cui esse sono destinate. 
  3. La notifica della citata decisione di esecuzione  del  consiglio
UE  -  ECOFIN  recante  «Approvazione  della  Valutazione  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  di  cui  al  comma  2,
costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione,  da
parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2. 
  4. Laddove non  diversamente  previsto  nel  PNRR,  ai  fini  della
contabilizzazione e rendicontazione delle spese,  le  amministrazioni
ed i soggetti  responsabili  dell'attuazione  possono  utilizzare  le
«opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/1060. 
  5. In sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, ivi incluse quelle  relative
ai progetti in essere, le amministrazioni responsabili,  in  aggiunta
agli  ordinari  criteri  previsti   dalla   normativa   di   settore,
stabiliscono ulteriori e  specifici  criteri  di  assegnazione  delle
risorse idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalita', degli
obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi  previsti
dal   PNRR,   nonche'   i   relativi   obblighi   di    monitoraggio,
rendicontazione e controllo previsti  dal  regolamento  UE  241/2021,
anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Nel caso in cui si renda necessario  procedere  al  recupero  di
somme nei confronti di regioni, province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e degli enti locali, si applicano  le  procedure  di  cui  al
comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  7. All'articolo 66-bis del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al
comma 3, le parole «e' abrogato» sono sostituite dalle seguenti:  «e'
sostituito dal seguente: "3-bis.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera
a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e  la  carta
di identita' elettronica ai fini dell'identificazione  dei  cittadini
che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e' stabilita la  data
a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,
lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID,  la
carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei  servizi  per
consentire l'accesso delle imprese e  dei  professionisti  ai  propri
servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale  i  soggetti
di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettere  b)  e  c)   utilizzano
esclusivamente le identita' digitali  SPID,  la  carta  di  identita'
elettronica   e   la   carta   Nazionale   dei   servizi   ai    fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.".».