Art. 11
Rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo
394/81
1. Per l'attuazione della linea progettuale «Rifinanziamento e
Ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest», M1C2 investimento
5.1, nell'ambito delle risorse a tal fine attribuite dal PNRR, sono
istituite nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, le seguenti
sezioni:
a) «Sezione Prestiti», per la concessione di finanziamenti a
tasso agevolato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, con dotazione finanziaria pari a euro 800 milioni per
l'anno 2021;
b) «Sezione Contributi» per le finalita' di cui all'articolo 72,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con
dotazione finanziaria pari a euro 400 milioni per l'anno 2021, da
utilizzare per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento
dei finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sullo
stanziamento di cui alla lettera a) del presente comma.
2. I finanziamenti agevolati a valere sulla sezione di cui al comma
1, lettera a), sono esentati, a domanda del richiedente, dalla
prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina
relativa al fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
3. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie delibere
termini, modalita' e condizioni per la realizzazione della linea
progettuale di cui al comma 1 in conformita' ai requisiti previsti
per tale intervento e al punto M1C2-26 dell'allegato della decisione
di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della
valutazione del PNRR dell'Italia e in particolare:
a) la natura e la portata dei progetti sostenuti che devono
essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, e
garantire la conformita' agli orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio «non arrecare un danno significativo» dei progetti
sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di
sostenibilita', ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2020/285; b) un elenco di esclusione e il requisito di conformita'
alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea;
c) il tipo di interventi sostenuti;
d) i beneficiari interessati, con prevalenza di piccole e medie
imprese (PMI), e i relativi criteri di ammissibilita'.
4. Il Comitato agevolazioni e' autorizzato a disporre, con proprie
delibere, trasferimenti di risorse dalla sezione del Fondo di cui al
comma 1, lettera b), alla sezione del Fondo di cui al comma 1,
lettera a), al fine del pieno utilizzo delle risorse.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro
per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1,
comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.