Art. 12
Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e
investimenti
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente: «Art. 6-quater
(Disposizioni per il rilancio della progettazione territoriale). - 1.
Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia nonche' in quelli ricompresi nella
mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di
programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e
coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, il
«Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale»,
di seguito denominato Fondo, con la dotazione complessiva di
123.515.175 euro di cui 12.351.518 euro per il 2021 e 111.163.658
euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 31 dicembre 2020, n. 178.
2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva
inferiore a 30.000 abitanti, ricompresi nelle aree indicate al comma
1, sulla base delle classi demografiche e secondo l'assegnazione di
cui alla Tabella A, allegata al presente decreto.
3. Le risorse del Fondo sono ripartite ai singoli enti beneficiari
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
dell'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione
territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021 assicurando una
premialita' ai comuni aggregati nelle Unioni di cui all'articolo 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle
risorse specificate in tabella A. Le risorse sono impegnate dagli
enti beneficiari mediante la messa a bando, entro e non oltre sei
mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, anche
per il tramite di societa' in house, di premi per l'acquisizione di
proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica di
cui al Capo IV, Titolo VI del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del
bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non
impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti
beneficiari, secondo le modalita' e le garanzie stabilite nel decreto
di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto e' definita ogni
altra misura utile ad ottenere il miglior impiego delle risorse.
4. L'Autorita' responsabile della gestione del Fondo e' l'Agenzia
per la coesione territoriale. L'Agenzia, nell'ambito delle proprie
competenze, senza oneri ulteriori, assicura, inoltre, ogni utile
supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace accesso al
Fondo e provvede al monitoraggio ai fini di cui al comma 3, nonche'
ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto a quanto
previsto dal comma 6.
5. Il monitoraggio delle risorse di cui al comma 3 avviene
attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229. Ogni proposta progettuale acquisita dall'ente beneficiario
che si traduce in impegno di spesa ai sensi del comma 3, e'
identificata dal codice unico di progetto di cui all'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'alimentazione del sistema di
monitoraggio e' assicurata dall'ente beneficiario titolare del codice
unico di progetto. L'Agenzia per la coesione territoriale ha pieno
accesso alle informazioni raccolte attraverso il sistema citato,
anche ai fini di quanto disciplinato dal comma 3.
6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 3,
gli enti beneficiari verificano che esse siano coerenti o
complementari rispetto agli obiettivi posti dall'articolo 3 del
regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, nonche' con gli obiettivi della
programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027,
come definiti da apposite linee guida adottate entro il 30 ottobre
2021 dall'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione
territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili. Le proposte devono essere utili a realizzare
almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia
locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo
armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la
coesione economica, l'occupazione, la produttivita', la
competitivita', lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca,
l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza
economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonche' il
miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire
occasione di crescita professionale ai giovani. Le proposte devono,
altresi', privilegiare la vocazione dei territori, individuare
soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori
generali o devono comunque essere agevolmente e celermente
realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a
basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio
esistente, di contrasto all'abusivismo, in ogni caso limitando il
consumo di suolo. Le proposte, ove afferenti a interventi di
carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio
sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del servizio o
di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 140 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 55 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nel caso di lavori
pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai
sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e' quello del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23 del medesimo predetto decreto
legislativo.
7. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprieta'
dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive
procedure strumentali alla loro concreta realizzazione o utilizzate
per la partecipazione degli enti beneficiari ad avvisi o altre
procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni
nazionali o comunitarie.
8. Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno a oggetto i
lavori, l'ente beneficiario, ove non si avvalga di procedure di
appalto integrato, affida al vincitore la realizzazione dei
successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza
bando, sempre che il soggetto sia in possesso, in proprio o mediante
avvalimento, dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da
sviluppare.
9. In attuazione dei commi 7 e 8, l'ente beneficiario, per
garantire la qualita' della progettazione e della conseguente
realizzazione dell'intervento, puo' avvalersi della Agenzia del
demanio - Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici
di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, la quale opera senza oneri diretti per le prestazioni
professionali rese agli enti territoriali richiedenti ai sensi
dell'articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del 2018.
10. L'Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con
l'ANAC, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo
da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo.
11. Le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari ai
sensi del comma 7, sono considerate direttamente candidabili alla
selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali
e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo
e coesione finanziati dal FSC, nell'ambito del ciclo di
programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli assi
prioritari, le priorita' d'investimento e gli obiettivi specifici di
riferimento fissati dai programmi e dai piani predetti, secondo
condizioni e modalita' individuate con il decreto di cui al comma 3,
previa intesa della Conferenza unificata.
12. Nel portale istituzionale Opencoesione sono raccolte e rese
immediatamente accessibili tutte le informazioni dell'iniziativa,
anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale dei processi
di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.»;
b) e' allegata la seguente tabella:
«Tabella A
Articolo 6-quater
+-------------------------+-----------------------------+
| | Importo complessivo da |
| | ripartire tra gli enti |
| Classi demografiche | beneficiari |
+=========================+=============================+
| | |
|Fino a 1.000 abitanti | 19.448.000 € |
+-------------------------+-----------------------------+
| | |
|Tra 1.001 e 5.000 | |
|abitanti | 43.192.500 € |
| | |
|Tra 5.001 e 10.000 | |
|abitanti | 24.518.000 € |
+-------------------------+-----------------------------+
| | |
|Tra 10.001 e 20.000 | |
|abitanti | 21.735.000 € |
+-------------------------+-----------------------------+
|Tra 20.001 e 30.000 | |
|abitanti | 8.740.000 € |
+-------------------------+-----------------------------+
| Premialita' comma 3 | 5.881.675 € |
+-------------------------+-----------------------------+
| | |
|Totale ... | 123.515.175,00 € |
+-------------------------+-----------------------------+
».