Art. 12 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  progettazione  territoriale  e
                            investimenti 
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente: «Art. 6-quater
(Disposizioni per il rilancio della progettazione territoriale). - 1.
Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione  nei  comuni
delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,
Puglia,  Sardegna,  Sicilia  nonche'  in  quelli   ricompresi   nella
mappatura  aree  interne,  in   vista   dell'avvio   del   ciclo   di
programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e
coesione  e  della  partecipazione  ai  bandi  attuativi  del   Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e' istituito nello stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, il
«Fondo concorsi progettazione e idee per la  coesione  territoriale»,
di  seguito  denominato  Fondo,  con  la  dotazione  complessiva   di
123.515.175 euro di cui 12.351.518 euro per  il  2021  e  111.163.658
euro  per  il  2022.  Ai  relativi   oneri   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -
programmazione 2021-2027 di cui  all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 31 dicembre 2020, n. 178. 
  2. Al Fondo accedono tutti i  Comuni  con  popolazione  complessiva
inferiore a 30.000 abitanti, ricompresi nelle aree indicate al  comma
1, sulla base delle classi demografiche e secondo  l'assegnazione  di
cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. 
  3. Le risorse del Fondo sono ripartite ai singoli enti  beneficiari
con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  su  proposta
dell'Autorita'  politica  delegata  per  il   sud   e   la   coesione
territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021  assicurando  una
premialita' ai comuni aggregati nelle Unioni di cui  all'articolo  32
del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nei  limiti  delle
risorse specificate in tabella A. Le  risorse  sono  impegnate  dagli
enti beneficiari mediante la messa a bando, entro  e  non  oltre  sei
mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse,  anche
per il tramite di societa' in house, di premi per  l'acquisizione  di
proposte progettuali, secondo le procedure di  evidenza  pubblica  di
cui al Capo IV, Titolo VI del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50. Il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione  del
bando. Decorso il predetto  termine  di  sei  mesi,  le  risorse  non
impegnate  sono  restituite  al  Fondo  e   riassegnate   agli   enti
beneficiari, secondo le modalita' e le garanzie stabilite nel decreto
di cui al primo periodo. Con il medesimo  decreto  e'  definita  ogni
altra misura utile ad ottenere il miglior impiego delle risorse. 
  4. L'Autorita' responsabile della gestione del Fondo  e'  l'Agenzia
per la coesione territoriale. L'Agenzia,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, senza oneri  ulteriori,  assicura,  inoltre,  ogni  utile
supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace  accesso  al
Fondo e provvede al monitoraggio ai fini di cui al comma  3,  nonche'
ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto  a  quanto
previsto dal comma 6. 
  5. Il  monitoraggio  delle  risorse  di  cui  al  comma  3  avviene
attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229. Ogni proposta progettuale  acquisita  dall'ente  beneficiario
che si traduce  in  impegno  di  spesa  ai  sensi  del  comma  3,  e'
identificata dal codice unico di  progetto  di  cui  all'articolo  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.  L'alimentazione  del  sistema  di
monitoraggio e' assicurata dall'ente beneficiario titolare del codice
unico di progetto. L'Agenzia per la coesione  territoriale  ha  pieno
accesso alle informazioni  raccolte  attraverso  il  sistema  citato,
anche ai fini di quanto disciplinato dal comma 3. 
  6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma  3,
gli  enti  beneficiari  verificano  che   esse   siano   coerenti   o
complementari rispetto  agli  obiettivi  posti  dall'articolo  3  del
regolamento (UE)  2021/241  che  istituisce  il  dispositivo  per  la
ripresa  e  la  resilienza,   nonche'   con   gli   obiettivi   della
programmazione del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  2021/2027,
come definiti da apposite linee guida adottate entro  il  30  ottobre
2021 dall'Autorita' politica  delegata  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili. Le proposte devono essere utili  a  realizzare
almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia
locale,  la  trasformazione  digitale  dei   servizi,   la   crescita
intelligente, sostenibile  e  inclusiva,  che  assicuri  lo  sviluppo
armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la
coesione   economica,    l'occupazione,    la    produttivita',    la
competitivita', lo sviluppo turistico  del  territorio,  la  ricerca,
l'innovazione  sociale,  la  cura  della  salute  e   la   resilienza
economica, sociale e  istituzionale  a  livello  locale,  nonche'  il
miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi  a  fornire
occasione di crescita professionale ai giovani. Le  proposte  devono,
altresi',  privilegiare  la  vocazione  dei  territori,   individuare
soluzioni  compatibili  con  gli  strumenti  urbanistici   regolatori
generali  o  devono  comunque   essere   agevolmente   e   celermente
realizzabili, anche con modeste varianti, e  comportare  soluzioni  a
basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio
esistente, di contrasto all'abusivismo, in  ogni  caso  limitando  il
consumo  di  suolo.  Le  proposte,  ove  afferenti  a  interventi  di
carattere  sociale,  devono  possedere  un   livello   di   dettaglio
sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del  servizio  o
di co-progettazione, secondo quanto previsto  dall'articolo  140  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  e  dall'articolo  55  del
decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117.  Nel  caso  di  lavori
pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai
sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50  e'  quello  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica di  cui  all'articolo  23  del  medesimo  predetto  decreto
legislativo. 
  7. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprieta'
dagli enti beneficiari e possono essere poste a  base  di  successive
procedure strumentali alla loro concreta realizzazione  o  utilizzate
per la partecipazione  degli  enti  beneficiari  ad  avvisi  o  altre
procedure di evidenza  pubblica  attivate  da  altre  amministrazioni
nazionali o comunitarie. 
  8. Per lo sviluppo  delle  progettazioni  che  hanno  a  oggetto  i
lavori, l'ente beneficiario, ove  non  si  avvalga  di  procedure  di
appalto  integrato,  affida  al  vincitore   la   realizzazione   dei
successivi livelli di progettazione, con  procedura  negoziata  senza
bando, sempre che il soggetto sia in possesso, in proprio o  mediante
avvalimento, dei  requisiti  di  capacita'  tecnico-professionale  ed
economica previsti nel bando in rapporto ai  livelli  progettuali  da
sviluppare. 
  9. In  attuazione  dei  commi  7  e  8,  l'ente  beneficiario,  per
garantire  la  qualita'  della  progettazione  e  della   conseguente
realizzazione  dell'intervento,  puo'  avvalersi  della  Agenzia  del
demanio - Struttura per la progettazione di beni ed edifici  pubblici
di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, la quale opera senza oneri diretti per  le  prestazioni
professionali  rese  agli  enti  territoriali  richiedenti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del 2018. 
  10. L'Agenzia per la coesione territoriale, in  collaborazione  con
l'ANAC, predispone, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo
da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo. 
  11. Le proposte progettuali acquisite  dagli  enti  beneficiari  ai
sensi del comma 7, sono  considerate  direttamente  candidabili  alla
selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali
e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo
e  coesione  finanziati   dal   FSC,   nell'ambito   del   ciclo   di
programmazione 2021/2027, sempre che  siano  coerenti  con  gli  assi
prioritari, le priorita' d'investimento e gli obiettivi specifici  di
riferimento fissati dai  programmi  e  dai  piani  predetti,  secondo
condizioni e modalita' individuate con il decreto di cui al comma  3,
previa intesa della Conferenza unificata. 
  12. Nel portale istituzionale Opencoesione  sono  raccolte  e  rese
immediatamente accessibili  tutte  le  informazioni  dell'iniziativa,
anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale  dei  processi
di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.»; 
    b) e' allegata la seguente tabella: 
  «Tabella A 
  Articolo 6-quater 
 
    

+-------------------------+-----------------------------+
|                         |   Importo complessivo da    |
|                         |   ripartire tra gli enti    |
|   Classi demografiche   |         beneficiari         |
+=========================+=============================+
|                         |                             |
|Fino a 1.000 abitanti    |      19.448.000 €           |
+-------------------------+-----------------------------+
|                         |                             |
|Tra 1.001 e 5.000        |                             |
|abitanti                 |      43.192.500 €           |
|                         |                             |
|Tra 5.001 e 10.000       |                             |
|abitanti                 |      24.518.000 €           |
+-------------------------+-----------------------------+
|                         |                             |
|Tra 10.001 e 20.000      |                             |
|abitanti                 |      21.735.000 €           |
+-------------------------+-----------------------------+
|Tra 20.001 e 30.000      |                             |
|abitanti                 |      8.740.000 €            |
+-------------------------+-----------------------------+
| Premialita'  comma 3    |      5.881.675 €            |
+-------------------------+-----------------------------+
|                         |                             |
|Totale ...               |    123.515.175,00 €         |
+-------------------------+-----------------------------+


    
 
  ».