Art. 13
Misure di agevolazioni per i comuni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La misura e' altresi'
estesa ai territori insulari dei comuni di Campo nell'Elba,
Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto
Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle
isole minori del Centro-Nord.».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15
ottobre 2021.»;
b) al comma 34, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15
novembre 2021.».