Art. 13 
 
                 Misure di agevolazioni per i comuni 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
e' aggiunto, infine, il seguente  periodo:  «La  misura  e'  altresi'
estesa  ai  territori  insulari  dei  comuni  di   Campo   nell'Elba,
Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza,  Porto
Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle
isole minori del Centro-Nord.». 
  2. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 32, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per
l'anno 2021, il termine di cui al primo  periodo  e'  fissato  al  15
ottobre 2021.»; 
    b) al comma 34, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per
l'anno 2021, il termine di cui al primo  periodo  e'  fissato  al  15
novembre 2021.».