Art. 15 
 
  Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale 
 
  1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a
1-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Al fine di assicurare il recupero del divario  infrastrutturale
tra le diverse  aree  geografiche  del  territorio  nazionale,  anche
infra-regionali, nonche' di garantire analoghi livelli essenziali  di
infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, entro e non  oltre
il 30  novembre  2021  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili,  sentite  le  amministrazioni  competenti,  le
strutture  tecniche  del  Ministro  per  il   sud   e   la   coesione
territoriale, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali, la
ricognizione del numero  e  della  classificazione  funzionale  delle
strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonche' del  numero
e dell'estensione, con  indicazione  della  relativa  classificazione
funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie,
portuali, aeroportuali, idriche. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' gli enti locali  e  gli  altri  soggetti
pubblici  e  privati  competenti,  anche  avvalendosi  del   supporto
tecnico-amministrativo dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,
provvedono alla ricognizione delle infrastrutture  di  cui  al  primo
periodo non di competenza statale. La ricognizione  effettuata  dagli
enti locali e dagli altri soggetti pubblici e  privati  e'  trasmessa
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il
30 novembre 2021 che la trasmettono, unitamente a quella  di  propria
competenza, nei  successivi  cinque  giorni,  alla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome. Questa predispone il documento  di
ricognizione conclusivo da  comunicare,  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre  2021,  al  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i  Ministri  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  per   gli   affari
regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud
e la coesione territoriale,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono  stabiliti  i
criteri di priorita' e le azioni da perseguire per  il  recupero  del
divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla  ricognizione
predetta, avuto riguardo alle  carenze  infrastrutturali,  anche  con
riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti  in
ciascun  territorio,  con  particolare  attenzione  alle   aree   che
risentono di maggiori criticita'  nei  collegamenti  infrastrutturali
con le reti su gomma e su ferro  di  carattere  e  valenza  nazionale
della   dotazione    infrastrutturale    di    ciascun    territorio,
all'estensione  delle  superfici  territoriali  e  alla  specificita'
insulare e delle zone di montagna e delle aree interne,  nonche'  dei
territori del Mezzogiorno, alla densita' della  popolazione  e  delle
unita' produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota
di finanziamento con ripartizione annuale,  tenuto  conto  di  quanto
gia'  previsto  dal  PNRR  e  dal  Piano  complementare  di  cui   al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, a valere sulle risorse del  fondo
cui al comma 1-ter.  I  criteri  di  priorita'  per  la  specificita'
insulare devono tener conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma
690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti  del  tavolo
tecnico-politico sui  costi  dell'insularita'  di  cui  al  punto  10
dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione
Sardegna del 7 novembre 2019,  purche'  sia  comunque  assicurato  il
rispetto dei termini previsti dal presente articolo. 
  1-ter. Per il  finanziamento  degli  interventi  di  cui  al  comma
1-quater, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito il  "Fondo  perequativo  infrastrutturale"
con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per  gli  anni
dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  300
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al  2027,  500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028  al  2033.  Al
predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali  e  le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto
tecnico - operativo alle  attivita'  di  competenza,  puo'  stipulare
apposita convenzione ai sensi degli articoli  5  e  192  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di 200.000 euro
per l'anno 2021. 
  1-quater. Entro trenta giorni dal decreto di cui  al  comma  1-bis,
ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse  di  cui  al
comma  1-bis  individua,  anche  sulla  base  di  una  proposta   non
vincolante della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
in un apposito Piano da adottare con decreto del Ministro  competente
d'intesa con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  gli
interventi da realizzare, che  non  devono  essere  gia'  oggetto  di
integrale  finanziamento  a  valere  su  altri  fondi   nazionali   o
comunitari,  l'importo  del  relativo   finanziamento,   i   soggetti
attuatori,   in   relazione   al   tipo   e    alla    localizzazione
dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle
risorse annuali necessarie per  la  loro  realizzazione,  nonche'  le
modalita' di revoca e di eventuale riassegnazione  delle  risorse  in
caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da  finanziare.
Gli interventi devono essere corredati, ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice  unico  di
progetto. Il Piano  di  cui  al  primo  periodo  e'  comunicato  alla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
  1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione  degli  interventi
finanziati di cui al  comma  1-quater  e'  effettuato  attraverso  il
sistema di cui al decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  "Interventi  per  il
recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.". 
  1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 200.000 euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».