Art. 16 
 
     Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, all'ultimo periodo, le parole «per non oltre un  triennio  dalla
prima nomina» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data  del
31 dicembre 2024». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000 euro per l'anno
2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024,  si
provvede: 
    a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    b)  quanto  a  1.500.000   euro   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili. 
  3. All'articolo  10  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  il
comma 8 e' abrogato.