Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel
settore delle infrastrutture autostradali e idriche
1. In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione
della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da
COVID-19 e della conseguente incidenza di detti provvedimenti sulla
dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'articolo 13, comma
3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «non
oltre il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre
il 31 dicembre 2021».
2. In considerazione del calo di traffico registrato sulle
autostrade italiane derivante dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate
dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti
effetti economici e di salvaguardare i livelli occupazionali, e'
prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, relative ai servizi di
distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete
autostradale. La proroga non si applica in presenza di procedure di
evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle concessioni
di cui al primo periodo e gia' definite con l'aggiudicazione alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 2, comma 171, primo periodo, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, le parole «I compiti» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita' degli
enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
nonche' le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti, i
compiti».
4. All'articolo 114, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Il progetto» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da sbarramenti
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all'articolo 89 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita'
ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli
obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle
specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici
interessati.».