Art. 3 
 
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  di  sicurezza  nel
  settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti
  fissi 
 
  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del
sistema europeo di gestione del traffico ferroviario,  European  Rail
Traffic Management System», di  seguito  ERTMS,  e  di  garantire  un
efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento
nazionale di classe «B» e l'attrezzaggio dei  sottosistemi  di  bordo
dei veicoli con  il  sistema  ERTMS,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili un fondo con una dotazione di 60  milioni  di  euro,  per
ciascuno degli anni dal 2022 al  2026,  per  finanziare  i  costi  di
implementazione del sotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo
le disposizioni di cui  ai  commi  2  e  3.  Tali  risorse  non  sono
destinate al finanziamento dei  costi  di  sviluppo,  certificazione,
omologazione  ed  eventuali  riomologazioni  su   reti   estere   dei
cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina  o  sostituzione  operativa
dei mezzi di trazione. 
  2. Le risorse di cui al comma 1  sono  destinate  al  finanziamento
degli interventi di  rinnovo  o  ristrutturazione  dei  veicoli,  per
l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo  di  classe  «B»  al
sistema   ERTMS   rispondente    alle    Specifiche    Tecniche    di
Interoperabilita' indicate nella Tabella  A2.3  dell'allegato  A  del
regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea,  del  27  maggio
2016, come modificato dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione
europea, del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al  punto
12.2 dell'Allegato  1a  al  decreto  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Fermo quanto
previsto dal  comma  3  possono  beneficiare  del  finanziamento  gli
interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed  entro  il  31  dicembre
2026,  sui  veicoli  che  risultino  iscritti  in  un   registro   di
immatricolazione  istituito  presso  uno  Stato  membro   dell'Unione
europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto  nel  caso
che in  cui  detti  interventi  non  risultino  gia'  finanziati  dai
contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite  le  modalita'  attuative  di  erogazione  del
contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli  per
gli interventi sui veicoli di  cui  al  comma  2,  nei  limiti  della
effettiva disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle  dotazioni  del
fondo, il suddetto decreto definisce i costi  sostenuti  che  possono
essere considerati  ammissibili,  l'entita'  del  contributo  massimo
riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento  in  caso  di
effettuazione di una determinata percorrenza sulla  rete  ferroviaria
interconnessa insistente sul territorio  nazionale,  l'entita'  della
riduzione proporzionale  del  contributo  riconoscibile  in  caso  di
effettuazione di percorrenze inferiori a  quella  richiesta  ai  fini
dell'attribuzione del contributo  nella  misura  massima,  nonche'  i
criteri di priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza con le
tempistiche previste nel piano  nazionale  di  sviluppo  del  sistema
ERTMS di terra. L'efficacia del decreto di cui al presente  comma  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede, nei limiti di 60
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026,  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266. 
  5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto  ferroviario,
all'articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, le parole «2019 e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021».  All'onere  derivante  dalla  presente
disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro per  l'anno  2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma  18,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130. 
  6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio  di  trasporto
ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia fino a Campocologno in
Svizzera e' autorizzata la circolazione nel territorio  italiano  dei
rotabili ferroviari a tal fine impiegati per  l'intera  durata  della
concessione rilasciata al gestore  di  detto  servizio  di  trasporto
dall'ufficio governativo della Confederazione elvetica. 
  7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio  di  trasporto
ferroviario di cui al comma 6 avviene in conformita' alle  previsioni
di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 16, comma  2,  lettera
bb), del decreto legislativo 14 maggio  2019,  n.  50,  per  le  reti
ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario. 
  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il comune  di  Tirano  e  il  gestore  della  linea
ferroviaria  di  cui  al  comma  6  definiscono  il  disciplinare  di
esercizio relativo alla parte del tracciato che, in ambito urbano, si
interseca con il traffico veicolare e con i passaggi  pedonali.  Agli
eventuali oneri derivanti dal disciplinare di  esercizio  di  cui  al
primo  periodo,  il  comune  di  Tirano  provvede  con   le   risorse
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  9. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, dopo le parole «nell'anno 2021» sono inserite le seguenti:  «per
il  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo   finalizzate   ad
assicurare che l'utilizzo dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  locale
avvenga in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto dei
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche'».