Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel
settore del trasporto marittimo
1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Segnalazione di
apparenti anomalie»;
2) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Analoga informazione e' resa dalle autorita' di sistema portuale,
dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri
e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio delle loro normali
funzioni, constatano che una nave attraccata in porto presenta
anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza
della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente
marino.»;
3) al comma 4, le parole «dei piloti» sono sostituite dalla
seguente: «ricevuta»;
b) all'articolo 16, comma 4, le parole «la compagnia non adotti»
sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti responsabili in base
all'ordinamento dello Stato di bandiera non adottino»;
c) all'articolo 18, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima»;
d) all'articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
e) all'allegato I, punto 2, lettera d), le parole «quinquennale
in scienze del governo e dell'amministrazione del mare» sono
sostituite dalle seguenti: «magistrale conseguito al termine
dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali».
2. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle
infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della
regione Sardegna e della regione Sicilia, all'allegato A della legge
28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7), dopo le parole «Portoscuso-Portovesme» sono
inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax»;
b) al punto 8), dopo le parole «Porti di Palermo, Termini
Imerese, Porto Empedocle e Trapani» sono inserite le seguenti: «,
Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela».
3. Al fine di migliorare e rendere piu' sostenibile la mobilita' di
passeggeri e merci tra le aree metropolitane di Reggio Calabria e
Messina, nonche' la continuita' territoriale da e per la Sicilia,
all'Autorita' di Sistema portuale dello Stretto sono assegnate
risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro
per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023 finalizzate alla
realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per
aumentare la capacita' di accosto per le unita' adibite al
traghettamento nello Stretto di Messina, nonche' i servizi ai
pendolari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2
milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5
milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. I relativi interventi sono monitorati dalla predetta
Autorita' portuale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229, classificando gli interventi sotto la voce «Interventi
portuali infrastrutturali DL MIMS 2021».
4. All'articolo 89, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole «alle imprese armatoriali che operano con navi di
bandiera italiana, iscritte nei registri», sono sostituite dalle
seguenti: «alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi
stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi
iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo».
5. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) le parole «dovuti in relazione all'anno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «dovuti in relazione agli anni 2020 e
2021»;
2) dopo le parole «allo scopo anche utilizzando» sono inserite
le seguenti: «, limitatamente all'anno 2020,»;
3) le parole « e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31
dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver
subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre
2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020
al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di
aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30
novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20
per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno
2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2021, in
favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021, una diminuzione
del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»;
b) al comma 10-bis, secondo periodo, dopo le parole «salute
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e che sarebbero stati destinati
al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate
a fini commerciali»;
c) al comma 10-quinquies, le parole «ai commi 10-bis e 10-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10-ter»;
d) dopo il comma 10-quinquies e' aggiunto il seguente:
«10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del
comma 7, non assegnate con il decreto di cui al comma 8, sono
destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui
all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui
agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche'
alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e
servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le
ridotte prestazioni rese da dette societa' conseguenti alla riduzione
dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021,
rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le modalita'
attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministero
delle infrastrutture e mobilita' sostenibili, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
6. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, le parole «fino al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».