Art. 4 
 
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  di  sicurezza  nel
                   settore del trasporto marittimo 
 
  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Segnalazione  di
apparenti anomalie»; 
      2) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Analoga informazione e' resa dalle autorita'  di  sistema  portuale,
dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri
e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio  delle  loro  normali
funzioni, constatano  che  una  nave  attraccata  in  porto  presenta
anomalie apparenti che possono mettere  a  repentaglio  la  sicurezza
della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per  l'ambiente
marino.»; 
      3) al comma 4, le parole «dei  piloti»  sono  sostituite  dalla
seguente: «ricevuta»; 
    b) all'articolo 16, comma 4, le parole «la compagnia non  adotti»
sono sostituite dalle seguenti:  «i  soggetti  responsabili  in  base
all'ordinamento dello Stato di bandiera non adottino»; 
    c) all'articolo 18, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima»; 
    d) all'articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; 
    e) all'allegato I, punto 2, lettera d), le  parole  «quinquennale
in  scienze  del  governo  e  dell'amministrazione  del  mare»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «magistrale   conseguito   al   termine
dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali». 
  2.  Al  fine  di  assicurare  una  programmazione  sistemica  delle
infrastrutture  portuali  distribuite  lungo  l'intera  costa   della
regione Sardegna e della regione Sicilia, all'allegato A della  legge
28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto  7),  dopo  le  parole  «Portoscuso-Portovesme»  sono
inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax»; 
    b) al punto  8),  dopo  le  parole  «Porti  di  Palermo,  Termini
Imerese, Porto Empedocle e Trapani» sono  inserite  le  seguenti:  «,
Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela». 
  3. Al fine di migliorare e rendere piu' sostenibile la mobilita' di
passeggeri e merci tra le aree metropolitane  di  Reggio  Calabria  e
Messina, nonche' la continuita' territoriale da  e  per  la  Sicilia,
all'Autorita'  di  Sistema  portuale  dello  Stretto  sono  assegnate
risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30  milioni  di  euro
per il 2022 e a 5 milioni  di  euro  per  il  2023  finalizzate  alla
realizzazione  degli  interventi   infrastrutturali   necessari   per
aumentare  la  capacita'  di  accosto  per  le  unita'   adibite   al
traghettamento  nello  Stretto  di  Messina,  nonche'  i  servizi  ai
pendolari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2
milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e  a  5
milioni di euro per  il  2023  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di parte capitale  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili. I relativi interventi  sono  monitorati  dalla  predetta
Autorita' portuale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229,  classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  «Interventi
portuali infrastrutturali DL MIMS 2021». 
  4. All'articolo 89, comma 2, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole «alle imprese armatoriali  che  operano  con  navi  di
bandiera italiana, iscritte  nei  registri»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle imprese armatoriali con  sede  legale  ovvero  aventi
stabile organizzazione nel territorio italiano  che  utilizzano  navi
iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello  Spazio
economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati  dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo». 
  5. All'articolo 199  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a): 
      1)  le  parole  «dovuti  in  relazione  all'anno   2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «dovuti in  relazione  agli  anni  2020  e
2021»; 
      2) dopo le parole «allo scopo anche utilizzando» sono  inserite
le seguenti: «, limitatamente all'anno 2020,»; 
      3) le parole « e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al  31
dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di  aver
subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il  30  novembre
2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per  cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo  dell'anno  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per i canoni dovuti dal 1° agosto  2020
al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di
aver subito, nel periodo compreso tra il  1°  luglio  2020  e  il  30
novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore  al  20
per cento del fatturato registrato  nel  medesimo  periodo  dell'anno
2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del  31  luglio  2021,  in
favore dei concessionari che dimostrino di aver  subito  nel  periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021, una  diminuzione
del fatturato  pari  o  superiore  al  20  per  cento  del  fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»; 
    b) al comma 10-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «salute
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e che sarebbero stati destinati
al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere  sfruttate
a fini commerciali»; 
    c) al comma 10-quinquies, le parole «ai commi  10-bis  e  10-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10-ter»; 
    d)  dopo  il  comma  10-quinquies  e'   aggiunto   il   seguente:
«10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera  a)  del
comma 7, non assegnate con  il  decreto  di  cui  al  comma  8,  sono
destinate alle imprese  titolari  di  concessioni  demaniali  di  cui
all'articolo 36 del codice della navigazione,  alle  imprese  di  cui
agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  nonche'
alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni  marittime  e
servizi di supporto a passeggeri,  a  titolo  di  indennizzo  per  le
ridotte prestazioni rese da dette societa' conseguenti alla riduzione
dei volumi di traffico  dal  1°  gennaio  2021  al  31  luglio  2021,
rispetto  ai  corrispondenti  mesi  dell'anno  2019.   Le   modalita'
attuative del presente comma sono definite con decreto del  Ministero
delle infrastrutture e  mobilita'  sostenibili,  da  adottarsi  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.». 
  6. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le  parole  «fino  al  31  agosto  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».