Art. 5
Disposizioni urgenti per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e in materia di incentivi per
funzioni tecniche
1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di
titolarita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero
del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in coerenza
con i relativi cronoprogrammi, nonche' di promuovere e incrementare
le attivita' di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della
sostenibilita' delle infrastrutture e della mobilita', della
innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando,
al contempo, nuove forme di intermodalita' e di servizi di rete anche
attraverso lo svolgimento di specifiche attivita' di natura
formativa, e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili la struttura di missione, denominata
Centro per l'innovazione e la sostenibilita' in materia di
infrastrutture e mobilita', di seguito CISMI, che non costituisce
struttura dirigenziale e opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Al CISMI e' assegnato un contingente complessivo di venti unita' di
personale, da individuarsi, nella misura di cinque ricercatori, di
cinque tecnologi, di quattro primi ricercatori, di quattro primi
tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un dirigente di ricerca,
tra il personale degli Enti pubblici di ricerca collocato in fuori
ruolo con mantenimento del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza che e' posto integralmente a carico
del predetto Ministero. Al coordinamento del CISMI e' preposto il
dirigente di ricerca individuato secondo le modalita' di cui al
secondo periodo. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente comma, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, in aggiunta al contingente di cui al secondo periodo,
nel limite di spesa di euro 47.000 euro per l'anno 2021 e di euro
140.000 a decorrere dall'anno 2022, puo' avvalersi fino ad un massimo
di quattro esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Nello svolgimento della propria attivita', il CISMI puo'
stipulare, per conto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, apposite convenzioni con enti e istituti di ricerca
specializzati, pubblici e privati e cura i rapporti con organismi
internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza del
medesimo Ministero.
3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, e' autorizzata
la spesa di euro 741.985 per l'anno 2021 e di euro 2.225.954 a
decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede per euro
741.985 per l'anno 2021 e per euro 2.225.954 a decorrere dall'anno
2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: «sei» e' sostituita dalla
seguente: «sette» e dopo le parole: «uno appartenente al Ministero
dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «e uno
appartenente al Ministero della difesa»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per la partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano
indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo rimborso
spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e
di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera a), pari a euro 35.000
per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'attuazione del
comma 4, lettera a), per l'anno 2021 e lettera b), si provvede con le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. All'articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole «, senza oneri a carico della
finanza pubblica,» sono soppresse e il quarto periodo e' sostituito
dal seguente: «Ai componenti della commissione e' riconosciuto un
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le
missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con
oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l'anno 2021 ed a
36.000 euro a decorrere dall'anno 2022».
7. Al fine di assicurare la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili anche in relazione alla
realizzazione degli interventi di competenza del medesimo Ministero
finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del
Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in
considerazione delle specifiche professionalita', anche di natura
tecnica, del personale del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, tenuto conto della necessita' di remunerare
adeguatamente le attivita' di controllo svolte da detto personale, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
riferimento al personale non dirigenziale del medesimo Ministero sono
incrementati, nei limiti di cui al comma 9 e in deroga ai limiti
finanziari previsti dalla normativa vigente:
a) l'indennita' di amministrazione di complessivi euro
1.986.272,57 per l'anno 2021 ed euro 5.958.817,70 a decorrere
dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;
b) il fondo risorse decentrate del personale di cui all'articolo
76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni
centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di euro 2.446.641,12 per l'anno 2021 ed euro
7.339.923,35 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a
carico dell'amministrazione.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 e in considerazione
delle peculiari responsabilita' del personale dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, i fondi
per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del
medesimo personale sono incrementati, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) nella misura di complessivi euro 203.578.47 per l'anno 2021 ed
euro 610.735,40 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a
carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale
generale;
b) nella misura di complessivi euro 843.366,54 per l'anno 2021 ed
euro 2.530.099,62 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a
carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale
non generale.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 8, quantificati in
complessivi euro 5.497.859 per l'anno 2021 ed in complessivi euro
16.475.576 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente
iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori,
servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del
predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia' accantonati per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo
periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti.
11. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «un rappresentante per ciascuna» sono
sostituite dalle seguenti: «un rappresentante espressione»;
b) al punto 7, le parole «delle Confederazioni alle quali
aderisce» sono sostituite dalle seguenti: «della Confederazione alla
quale aderisce; ove sia rappresentata per il tramite della
Confederazione, tale Confederazione deve aver fatto parte
dell'Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e puo' indicare una
sola associazione di categoria».