Art. 5 
 
Disposizioni  urgenti  per  la  funzionalita'  del  Ministero   delle
  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  del  Consiglio
  superiore dei  lavori  pubblici  e  in  materia  di  incentivi  per
  funzioni tecniche 
 
  1. Al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
titolarita' del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio  2021  ovvero
del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  in  coerenza
con i relativi cronoprogrammi, nonche' di promuovere  e  incrementare
le attivita' di studio, di ricerca e di sviluppo  nel  settore  della
sostenibilita'  delle  infrastrutture  e   della   mobilita',   della
innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali,  assicurando,
al contempo, nuove forme di intermodalita' e di servizi di rete anche
attraverso  lo  svolgimento  di  specifiche   attivita'   di   natura
formativa, e' istituita presso il Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili  la  struttura  di  missione,  denominata
Centro  per  l'innovazione  e  la  sostenibilita'   in   materia   di
infrastrutture e mobilita', di seguito  CISMI,  che  non  costituisce
struttura dirigenziale e opera alle dirette dipendenze del  Ministro.
Al CISMI e' assegnato un contingente complessivo di venti  unita'  di
personale, da individuarsi, nella misura di  cinque  ricercatori,  di
cinque tecnologi, di quattro  primi  ricercatori,  di  quattro  primi
tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un  dirigente  di  ricerca,
tra il personale degli Enti pubblici di ricerca  collocato  in  fuori
ruolo con mantenimento del trattamento economico in godimento  presso
l'amministrazione di appartenenza che e' posto integralmente a carico
del predetto Ministero. Al coordinamento del  CISMI  e'  preposto  il
dirigente di ricerca individuato  secondo  le  modalita'  di  cui  al
secondo periodo.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
presente comma, il Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili, in aggiunta al contingente di cui  al  secondo  periodo,
nel limite di spesa di euro 47.000 euro per l'anno  2021  e  di  euro
140.000 a decorrere dall'anno 2022, puo' avvalersi fino ad un massimo
di quattro esperti o consulenti nominati ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita',  il  CISMI  puo'
stipulare, per conto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica, apposite convenzioni con enti e istituti di ricerca
specializzati, pubblici e privati e cura  i  rapporti  con  organismi
internazionali, europei e nazionali nelle materie di  competenza  del
medesimo Ministero. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, e'  autorizzata
la spesa di euro 741.985 per  l'anno  2021  e  di  euro  2.225.954  a
decorrere dall'anno 2022. Al relativo  onere  si  provvede  per  euro
741.985 per l'anno 2021 e per euro 2.225.954  a  decorrere  dall'anno
2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo  45  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), la parola: «sei» e'  sostituita  dalla
seguente: «sette» e dopo le parole: «uno  appartenente  al  Ministero
dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte  le  seguenti:  «e  uno
appartenente al Ministero della difesa»; 
    b) al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Per la partecipazione  alle  attivita'  del  Comitato  non  spettano
indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo  rimborso
spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente  e
di quanto previsto per i  componenti  e  gli  esperti  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici.». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera a), pari a euro 35.000
per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»,  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'attuazione del
comma 4, lettera a), per l'anno 2021 e lettera b), si provvede con le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  6. All'articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le  parole  «,  senza  oneri  a  carico  della
finanza pubblica,» sono soppresse e il quarto periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Ai componenti della  commissione  e'  riconosciuto  un
rimborso delle spese effettivamente sostenute e  documentate  per  le
missioni  effettuate  nei  limiti  previsti  per  il  personale   del
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  con
oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l'anno  2021  ed  a
36.000 euro a decorrere dall'anno 2022». 
  7. Al fine di  assicurare  la  funzionalita'  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili anche in relazione  alla
realizzazione degli interventi di competenza del  medesimo  Ministero
finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale  di
ripresa  e  resilienza  di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero  del
Piano  nazionale  per   gli   investimenti   complementari   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  e  in
considerazione delle specifiche  professionalita',  anche  di  natura
tecnica, del personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, tenuto conto della  necessita'  di  remunerare
adeguatamente le attivita' di controllo svolte da detto personale,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
riferimento al personale non dirigenziale del medesimo Ministero sono
incrementati, nei limiti di cui al comma 9  e  in  deroga  ai  limiti
finanziari previsti dalla normativa vigente: 
    a)  l'indennita'   di   amministrazione   di   complessivi   euro
1.986.272,57  per  l'anno  2021  ed  euro  5.958.817,70  a  decorrere
dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione; 
    b) il fondo risorse decentrate del personale di cui  all'articolo
76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni
centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di euro 2.446.641,12 per l'anno 2021  ed  euro
7.339.923,35 a decorrere dall'anno  2022,  al  lordo  degli  oneri  a
carico dell'amministrazione. 
  8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 e in  considerazione
delle  peculiari  responsabilita'  del  personale  dirigenziale   del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, i fondi
per la retribuzione di posizione e la retribuzione di  risultato  del
medesimo personale sono  incrementati,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto: 
    a) nella misura di complessivi euro 203.578.47 per l'anno 2021 ed
euro 610.735,40 a decorrere dall'anno 2022, al lordo  degli  oneri  a
carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale
generale; 
    b) nella misura di complessivi euro 843.366,54 per l'anno 2021 ed
euro 2.530.099,62 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri  a
carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale
non generale. 
  9. Agli oneri derivanti  dai  commi  6,  7  e  8,  quantificati  in
complessivi euro 5.497.859 per l'anno 2021  ed  in  complessivi  euro
16.475.576  a  decorrere  dall'anno  2022,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  parte   corrente
iscritto ai fini del bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, allo scopo utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma  3,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori,
servizi e forniture le cui  procedure  di  gara  sono  state  avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto
legislativo, anche se  eseguiti  prima  dell'entrata  in  vigore  del
predetto regolamento. Gli oneri per  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia' accantonati per  i
singoli appalti di lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al  primo
periodo negli stati di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle
stazioni appaltanti. 
  11. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del  decreto  legislativo
21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole «un rappresentante  per  ciascuna»  sono
sostituite dalle seguenti: «un rappresentante espressione»; 
    b) al  punto  7,  le  parole  «delle  Confederazioni  alle  quali
aderisce» sono sostituite dalle seguenti: «della Confederazione  alla
quale  aderisce;  ove  sia  rappresentata  per   il   tramite   della
Confederazione,   tale   Confederazione   deve   aver   fatto   parte
dell'Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell'economia  e  del
lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e puo' indicare una
sola associazione di categoria».