Art. 6
Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole «ed alla Commissione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264» sono
soppresse;
2) alla lettera g), dopo le parole «le ispezioni di sicurezza»
sono inserite le seguenti: «con le modalita'»;
3) alla lettera l), dopo le parole «n. 35 del 2011», sono
aggiunte le seguenti: «, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento
delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto
legislativo»;
b) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Sono
trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli uffici speciali
trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6,
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4
agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2
dicembre 2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti
per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema
di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile,
con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo
14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonche', d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le
modalita' per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi
sistemi di trasporto a impianti fissi.»;
c) al comma 5, le parole «comma 4, lettere a) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 4, lettere a) e g)»;
d) al comma 5-bis, primo periodo, le parole «ed alla Commissione
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264»
sono soppresse;
e) al comma 9, lettera b), le parole «569 unita', di cui 42 di
livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale
generale» sono sostitute dalle seguenti: «668 unita', di cui 48 di
livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello dirigenziale
generale»;
f) al comma 13, le parole «due posizioni di uffici di livello
dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre posizioni
di uffici di livello dirigenziale generale».
2. All'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dopo le parole «e dal personale dell'A.N.A.S.»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' dal personale, con compiti
ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o
autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali».
3. Fino al 31 dicembre 2023, ai fini dell'ammissione all'esame di
qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non e' richiesto per il personale
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali il possesso del requisito
dell'anzianita' di inquadramento previsto dall'articolo 23, comma 2,
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto si provvede all'adeguamento dello
statuto, del regolamento di amministrazione e dei regolamenti che
disciplinano il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali secondo
le modalita' previste dall'articolo 12, commi 8, 9 e 10, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
5. Gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi, di seguito
USTIF, del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e il relativo personale, pari a sei unita' di livello
dirigenziale non generale e novantadue unita' di personale delle aree
funzionali, di cui quarantotto di area III, trentotto di area II e
sei di area I, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a
decorrere dal 1° gennaio 2022. Conseguentemente, la dotazione
organica del personale del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, ferme restando le 38 posizioni di livello
dirigenziale generale, e' rideterminata in 189 posizioni di livello
dirigenziale non generale e 7.674 unita' di personale delle aree
funzionali di cui 2.966 di area III, 4.497 di area II e 211 di area
I. Le risorse umane trasferite includono il personale di ruolo
dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale a tempo
determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta
in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Al personale non dirigenziale trasferito ai
sensi del presente comma si applica il trattamento economico,
compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di
destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile
pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del
trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove
superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di
destinazione. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di
amministrazione di cui al comma 4, al personale dirigenziale
trasferito ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi i
contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di
adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili provvede alla corresponsione del trattamento economico
spettante al personale trasferito nella misura gia' corrisposta e le
eventuali differenze sono a carico dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali. A decorrere dalla medesima data, le risorse finanziarie
sono allocate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per essere trasferite
all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali. Tale importo considera i
costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e
tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo
dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del
trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di amministrazione di cui
al comma 4, l'attivita' facente capo agli USTIF continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati dal decreto
ministeriale 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre
2014.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio
decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in
termini di residui, di competenza e di cassa ivi comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.
A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al primo periodo transitano
all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali i rapporti giuridici attivi e
passivi relativi alle funzioni trasferite. A decorrere dalla medesima
data, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali provvedono al trasferimento
delle corrispondenti risorse strumentali tramite protocolli d'intesa.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), e 5, pari a
1.355.309 euro annui a decorrere dal 2022 si provvede a valere sulle
risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 697.985 euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «il Consiglio superiore dei lavori
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «La Commissione e'
composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o
da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici
designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici»
sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione e' composta dal
Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali o da un suo delegato,
che la presiede, da quattro esperti tecnici designati dal Direttore
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali, da tre esperti tecnici
designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici»
e, al secondo periodo, le parole «La Commissione e' nominata con
provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione e' nominata
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali»;
c) al comma 11, le parole «del Consiglio superiore dei lavori
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali».
9. Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e' rinnovata
la composizione della Commissione permanente di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come modificato dal
presente decreto. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui
al primo periodo, continua ad operare la Commissione permanente nella
composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.