Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo
1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di
distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e
di consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto
aereo che eviti, anche in considerazione degli effetti derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disservizi per il traffico
di passeggeri e merci da e verso gli aeroporti del Regno Unito, le
disposizioni di cui all'articolo 17-quater del decreto-legge 25 marzo
2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2019, n. 41, si applicano fino alla data del 30 ottobre 2022.
2. All'articolo 11-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il programma della
procedura di amministrazione straordinaria e' immediatamente adeguato
dai commissari straordinari alla decisione della Commissione europea
di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18
del 2020 che possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di
beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di
quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa
dalla data di modifica, possono essere adottate anche dopo la
scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono
prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni,
rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la
decisione della Commissione europea. Il programma predisposto e
adottato dai commissari straordinari in conformita' al piano
industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e alla
decisione della Commissione europea si intende ad ogni effetto
autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione diretta alla
societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18
del 2020 di compendi aziendali del ramo aviation individuati
dall'offerta vincolante formulata dalla societa' in conformita' alla
decisione della Commissione europea. A seguito della cessione totale
o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot
aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti al
responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti
individuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio,
del 18 gennaio 1993. E' altresi' autorizzata l'autonoma cessione,
anche antecedentemente alla modifica del programma, del marchio
«Alitalia», da effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di
esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo,
individuati tramite procedura di gara che, nel rispetto delle
diposizioni europee, anche in materia antitrust, garantisca la
concorrenzialita' delle offerte e la valorizzazione del marchio. La
stima del valore dei complessi oggetto della cessione puo' essere
effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato
dall'organo commissariale, previo parere del comitato di
sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla
richiesta. A seguito della decisione della Commissione europea il
Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive l'aumento di
capitale della societa' di cui al citato articolo 79, comma 4-bis.»;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un
fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021,
diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio,
nonche' di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione
straordinaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei complessi
aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e' erogato esclusivamente
nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo
servizio di trasporto ed e' quantificato in misura pari all'importo
del titolo di viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
al trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e
all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle
risorse sulla base di specifica richiesta dei commissari che dia
conto dei presupposti di cui al presente comma. I commissari
provvedono mensilmente alla trasmissione al Ministero di un
rendiconto delle somme erogate ai sensi della presente norma. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.».