Art. 7 
 
         Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo 
 
  1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente  sistema  di
distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese  e
di consentire una transizione  ordinata  nel  settore  del  trasporto
aereo che eviti, anche  in  considerazione  degli  effetti  derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disservizi per il traffico
di passeggeri e merci da e verso gli aeroporti del  Regno  Unito,  le
disposizioni di cui all'articolo 17-quater del decreto-legge 25 marzo
2019, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2019, n. 41, si applicano fino alla data del 30 ottobre 2022. 
  2. All'articolo 11-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il programma  della
procedura di amministrazione straordinaria e' immediatamente adeguato
dai commissari straordinari alla decisione della Commissione  europea
di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  n.  18
del 2020 che possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di
beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell'ambito  di
quelli previsti dall'articolo 27 del  decreto  legislativo  8  luglio
1999, n. 270. Le modifiche al programma, la  cui  durata  si  computa
dalla data  di  modifica,  possono  essere  adottate  anche  dopo  la
scadenza del  termine  del  primo  programma  autorizzato  e  possono
prevedere la cessione a trattativa privata  anche  di  singoli  beni,
rami d'azienda o parti  di  essi,  perimetrati  in  coerenza  con  la
decisione della  Commissione  europea.  Il  programma  predisposto  e
adottato  dai  commissari  straordinari  in  conformita'   al   piano
industriale di cui  al  citato  articolo  79,  comma  4-bis,  e  alla
decisione della  Commissione  europea  si  intende  ad  ogni  effetto
autorizzato.  E'  parimenti  autorizzata  la  cessione  diretta  alla
societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18
del  2020  di  compendi  aziendali  del  ramo  aviation   individuati
dall'offerta vincolante formulata dalla societa' in conformita'  alla
decisione della Commissione europea. A seguito della cessione  totale
o parziale  dei  compendi  aziendali  del  ramo  aviation,  gli  slot
aeroportuali  non  trasferiti  all'acquirente  sono   restituiti   al
responsabile dell'assegnazione delle  bande  orarie  sugli  aeroporti
individuato ai sensi del regolamento (CEE) n.  95/93  del  Consiglio,
del 18 gennaio 1993. E'  altresi'  autorizzata  l'autonoma  cessione,
anche antecedentemente  alla  modifica  del  programma,  del  marchio
«Alitalia», da effettuarsi nei confronti di titolari  di  licenze  di
esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore  aereo,
individuati  tramite  procedura  di  gara  che,  nel  rispetto  delle
diposizioni  europee,  anche  in  materia  antitrust,  garantisca  la
concorrenzialita' delle offerte e la valorizzazione del  marchio.  La
stima del valore dei complessi oggetto  della  cessione  puo'  essere
effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo  individuato
dall'organo   commissariale,   previo   parere   del   comitato    di
sorveglianza, da rendere nel termine  massimo  di  tre  giorni  dalla
richiesta. A seguito della decisione  della  Commissione  europea  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  sottoscrive  l'aumento  di
capitale della societa' di cui al citato articolo 79, comma 4-bis.»; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal  seguente:  «9.  Nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'  istituito  un
fondo, con una dotazione di 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli  di  viaggio,
nonche' di voucher  o  analoghi  titoli  emessi  dall'amministrazione
straordinaria  in  conseguenza   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento  dei  complessi
aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e'  erogato  esclusivamente
nell'ipotesi in cui  non  sia  garantito  al  contraente  un  analogo
servizio di trasporto ed e' quantificato in misura  pari  all'importo
del titolo di viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
al trasferimento all'Alitalia -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.  e
all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria  delle
risorse sulla base di specifica  richiesta  dei  commissari  che  dia
conto  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma.  I  commissari
provvedono  mensilmente  alla  trasmissione  al   Ministero   di   un
rendiconto delle somme erogate ai sensi della  presente  norma.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.».