Art. 8 
 
Disposizioni in materia di incentivi  all'acquisto  di  veicoli  meno
inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L 
 
  1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, all'articolo 1, comma 1031, alinea, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole «In via sperimentale, a chi  acquista,  anche
in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo  2019
al 31  dicembre  2021,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «In  via
sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31  dicembre  2021,
anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia». 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e continuano a trovare applicazione, in  quanto  compatibili,
le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico  20
marzo 2019, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 82 del 6 aprile 2019, con termine  di  scadenza,  per  la
conclusione della procedura prevista dal citato decreto  ministeriale
di  conferma  della   prenotazione   dei   contributi   nell'apposita
piattaforma  informatica,  fissato  al  31  dicembre  2021   per   le
prenotazioni inserite, anche se in  fase  di  completamento,  dal  1°
gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e di un termine di  scadenza  fissato
al 30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1° luglio 2021 e  il  31
dicembre  2021.  I  medesimi  termini  si  applicano,  alle  medesime
condizioni, alle prenotazioni dei contributi relativi ai  veicoli  di
categoria M1, M1 speciali, N1 e L. 
  3. Al fine di garantire  e  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse
destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, le risorse di  cui
all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 123, relative ai contributi per l'acquisto, anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli con  emissioni  comprese  nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride  carbonica  (CO2)  per  chilometro
(Km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, disponibili alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, per i medesimi
veicoli,  previsti  dall'articolo  1,  comma  1031,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo
economico possono essere destinate ai medesimi fini  le  risorse  del
richiamato  articolo  73-quinquies,  comma   2,   lettera   a),   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio  2021,  n.  123,  che  si  rendono  disponibili
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.