Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di efficientamento funzionale degli
edifici adibiti a uffici giudiziari
1. Il Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari,
nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55, approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, convocando la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo
14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipa
obbligatoriamente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14-ter,
comma 4, della citata legge n. 241 del 1990, anche un rappresentante
del Ministero della giustizia. Nella medesima conferenza dei servizi,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime il parere
sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica trasmesso a cura
del Commissario. Il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione
di congruita' del costo.
2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma
1, predisposto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 48,
comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
trasmesso, a cura del Commissario altresi', all'autorita' competente
ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale
di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3
e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Si
applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti della valutazione
ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle
altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di
cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico e'
escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis
del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. L'approvazione del progetto da parte del Commissario tiene luogo
dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. L'approvazione del
progetto perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa
tra Stato e regione, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende
il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui
dell'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i
provvedimenti di valutazione ambientale e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente
all'approvazione del progetto, comporta l'assoggettamento dell'area a
vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della
legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di
rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili
con la localizzazione dell'opera.
4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto
esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto legislativo accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni
impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, nonche' a quelle impartite in sede di
valutazione ambientale. All'esito della verifica, il Commissario
straordinario procede direttamente all'approvazione del progetto
definitivo ovvero del progetto esecutivo.
5. Il Commissario straordinario puo' procedere, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, all'affidamento
congiunto dei livelli di progettazione successivi e dell'esecuzione
dell'opera. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante
offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto
per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche
sostanziali, il Commissario puo' convocare, ai sensi del comma 1, una
nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto
definitivo e alla stessa e' chiamato a partecipare anche
l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare
il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti alle
determinazioni del Commissario, anche rese in seguito alla conferenza
di servizi.
6. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di
affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli
interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a supporto
di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute
nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.