IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la
prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'   e   urgenza,   in   vista
dell'imminente inizio delle attivita' didattiche dell'anno scolastico
e accademico 2021/2022, di introdurre ulteriori misure in ordine alle
modalita'  di  accesso  alle  strutture  scolastiche,   educative   e
formative, alle sedi  universitarie  e  delle  istituzioni  dell'alta
formazione  artistica  musicale  e  coreutica,  nonche'  delle  altre
istituzioni di alta formazione collegate alle universita', estendendo
in  tali  ambiti  l'obbligo  di  certificazione  verde,  al  fine  di
garantire la maggiore efficacia  delle  misure  di  contenimento  del
virus SARS-CoV-2; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adeguare  il
quadro delle vigenti misure  di  contenimento  della  diffusione  del
predetto virus ampliando le categorie di soggetti tenuti  all'obbligo
vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 settembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  della
salute; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-ter sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  per
l'accesso in ambito scolastico,  educativo  e  formativo).  -  1.  Le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9-ter  si  applicano  anche   al
personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione  degli  adulti  (CPIA),  dei  sistemi  regionali  di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei  sistemi  regionali
che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione   Tecnica
Superiore  (IFTS)  e  degli  Istituti  Tecnici  Superiori  (ITS).  Le
verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono  effettuate  dai
dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di  cui  al
primo periodo. 
    2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute  pubblica,  chiunque  accede
alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative
di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del  presente  articolo,  deve
possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19  di
cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo  periodo
non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  studenti  nonche'  ai
frequentanti i sistemi  regionali  di  formazione,  ad  eccezione  di
coloro che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti
Tecnici Superiori (ITS). 
    3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti  esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero
della salute. 
    4. I dirigenti scolastici  e  i  responsabili  delle  istituzioni
scolastiche, educative e formative di cui al comma 2  sono  tenuti  a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di
servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni  di
cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo,  deve
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Con  circolare  del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica. 
    5. La violazione delle disposizioni di cui ai  commi  2  e  4  e'
sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
    Art. 9-ter.2 (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19  per
l'accesso nelle strutture della formazione  superiore).  -  1.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-ter,  fino  al  31  dicembre
2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di
tutelare  la  salute  pubblica,  chiunque   accede   alle   strutture
appartenenti alle istituzioni universitarie  e  dell'alta  formazione
artistica musicale e coreutica, nonche'  alle  altre  istituzioni  di
alta formazione collegate alle  universita',  deve  possedere  ed  e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2. 
    2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti  esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero
della salute. 
    3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti
a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto  comma
1,  secondo  modalita'  a   campione   individuate   dalle   medesime
Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da
ragioni di servizio o di  lavoro,  la  verifica  sul  rispetto  delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al
primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori  di
lavoro.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19   sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
    4. La violazione delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  3  e'
sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.
74.». 
  2. La  violazione  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  9-ter  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  come  modificato  dal  comma  1
dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del  2021,  di
cui al  comma  1  del  presente  articolo,  e'  sanzionata  ai  sensi
dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. 
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di  cui
al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.