Art. 2 
 
Estensione  dell'obbligo   vaccinale   in   strutture   residenziali,
                socio-assistenziali e socio-sanitarie 
 
  1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo  l'articolo  4
e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis  (Estensione  dell'obbligo  vaccinale  ai  lavoratori
impiegati   in   strutture   residenziali,   socio-assistenziali    e
socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza,  l'obbligo  vaccinale
previsto dall'articolo 4, comma 1, si  applica  altresi'  a  tutti  i
soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo,  la  propria
attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del
Ministero della salute. 
    3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis  e  i
datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle
predette strutture  attivita'  lavorativa  sulla  base  di  contratti
esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 17-bis  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per la  finalita'  di  cui  al  primo  periodo  i
responsabili e i datori di lavoro  possono  verificare  l'adempimento
dell'obbligo  acquisendo  le  informazioni  necessarie   secondo   le
modalita' definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato di concerto  con  i  Ministri  della  salute,  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e
delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
    4. Agli esercenti le professioni sanitarie e  agli  operatori  di
interesse sanitario nonche' ai lavoratori dipendenti delle  strutture
di cui  all'articolo  1-bis  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4, ad eccezione del comma  8,  e  la  sospensione  della
prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti  la  retribuzione
ne' altro compenso o  emolumento,  comunque  denominato,  e  mantiene
efficacia  fino  all'assolvimento  dell'obbligo   vaccinale   o,   in
mancanza, fino al  completamento  del  piano  vaccinale  nazionale  e
comunque non  oltre  il  31  dicembre  2021,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 4, comma 10. 
    5.  L'accesso  alle  strutture  di  cui  all'articolo  1-bis   in
violazione delle disposizioni di cui al  comma  1  e'  sanzionato  ai
sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma
2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La stessa  sanzione
si applica alla violazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  3,
primo periodo.».